17/04/2018 – Consiglio comunale: minoranze ed arrotondamenti

Consiglio comunale: minoranze ed arrotondamenti

 

QUI la sentenza TAR Molise 6 marzo 2018, n. 119

Si è rilevato in giurisprudenza, con riferimento al criterio dell’arrotondamento per eccesso, che nei casi in cui il computo del quorum costitutivo o deliberativo previsto da norme di rango primario o secondario per la valida deliberazione di provvedimenti collegiali conduca all’individuazione di una cifra decimale, l’arrotondamento deve essere operato per eccesso all’unità superiore, dal momento che la soluzione dell’arrotondamento per difetto all’unità inferiore, con il troncamento delle cifre decimali, ridurrebbe la soglia di maggioranza al di sotto di quella normativamente richiesta (cfr. da ultimo TAR Piemonte 15 novembre 2017, n. 1224; C.d.S., sez. V, 5 settembre 2012, n. 4694; C.d.S., sez. V, 11 marzo 2005, n.1038; C.d.S., sez. V, 23 aprile 1998, n 476; C.d.S., sez. IV, ord. 20 dicembre 1996, n. 1329).

Sulla base di tale orientamento è possibile trarre due conclusioni: in primo luogo deve ritenersi che il Consiglio comunale sia titolare del potere di dettagliare i criteri relativi al funzionamento del Consiglio stesso anche con riguardo alla materia dei resti; in secondo luogo deve ritenersi, altresì, che in materia debbano trovare prioritaria considerazione i fondamentali principi che regolano la dialettica democratica tra cui, anche quello della tutela della minoranza.

Al riguardo, come correttamente rilevato da parte ricorrente, l’orientamento giurisprudenziale che, nel caso di resti per il calcolo delle soglie relative al numero minimo di consiglieri comunali, ritiene necessario procedere sempre all’arrotondamento in eccesso, è maturato rispetto a fattispecie in cui si faceva questione del raggiungimento delle maggioranze prescritte per l’adozione di una determinata tipologia di delibere o di quorum costitutivi del consiglio, in cui quindi occorreva stabilire dei rafforzamenti al fine di evitare che maggioranze occasionali possano effettuare “colpi di mano”.

Nel caso di specie, invece, la situazione è differente, essendosi di fronte ad una soglia prescritta al fine di tutelare le minoranze, di modo che l’arrotondamento di essa per eccesso condurrebbe ad una limitazione delle prerogative della minoranze non ad un rafforzamento di esse, tradendo, così, la ratio della disposizione di cui all’art. 39, co. 2, del TUEL che è quella di fornire una garanzia minimale appunto ai gruppi di minoranza all’interno dei consigli comunali.

Di tanto si è fatta interprete anche la Circolare del Ministero dell’Interno invocata da parte ricorrente che, sul punto, ha correttamente affermato che in queste ipotesi deve propendersi per un arrotondamento in senso opposto, ovvero per difetto, sempre che il resto conduca ad un risultato dopo la virgola inferiore al “50”, solo così pervenendosi ad un rafforzamento delle prerogative delle minoranze.”

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