17/04/2018 – Appalti: la proroga del contratto nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente

Appalti: la proroga del contratto nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente

Pubblicato il 16 aprile 2018

 

L’articolo 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 impone di contenere la eventuale proroga del contratto in essere “al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente” senza fissare una durata massima della proroga, che dunque deve ritenersi ammissibile sino a definizione della nuova procedura di affidamento.

Questo il principio espresso dal Tar Piemonte con la sentenza n. 276 del 28 febbraio 2018.

Nel caso di specie l’operatore economico classificatosi al secondo posto della graduatoria finale aveva impugnato la determinazione di aggiudicazione dell’appalto.

In pendenza del contenzioso la stazione appaltante, rilevata una regola di gara ambigua, aveva ritenuto di annullare la gara in corso ex officio, disponendo la proroga del servizio al gestore uscente, al fine di assicurare la continuità del servizio.

Come evidenziato dai giudici amministrativi la proroga del contratto in essere (c.d. “proroga-ponte”), consentita nelle more della conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto dall’articolo 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, non ha limiti temporali.

Di conseguenza, gli eventuali contenziosi giudiziari che determinino ritardi nelle procedure, possono costituire una causa legittima per accordare proroghe al contratto scaduto.

Diversamente, qualora si provvedesse alla riedizione della gara senza attendere l’esito del giudizio, si finirebbe per frustrare il diritto di ricorrere contro le decisioni di aggiudicazione.

A tal proposito si evidenzia che la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, che avevano consentito all’appaltatore di aggiudicarsi la gara (Consiglio di Stato, sentenza n. 1337/2018).

La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l’originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale, in quanto sposta in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria (a differenza del rinnovo del contratto che comporta, invece, una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale).

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