13/07/2017 – Organismi indipendenti di valutazione, selezione pubblica o nomina diretta per i componenti?

Organismi indipendenti di valutazione, selezione pubblica o nomina diretta per i componenti?

di Luca Tamassia

“La nomina dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione è effettuata, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo delle amministrazioni pubbliche, tra gli iscritti all’elenco nazionale, previa procedura selettiva pubblica: così recita l’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2009, appena introdotto dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo di riforma del sistema di valutazione delle performance nella pubblica amministrazione n. 74 del 25 maggio 2017, entrato in vigore il 22 giugno scorso. Peccato, però, che un’altra disposizione nuova di zecca – coeva alla precedente e, questa volta, inserita, a opera dell’articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 di riforma del lavoro pubblico, nel contesto dell’articolo 7 del Tupi, Dlgs n. 165/2001 – abbia espressamente escluso, per i componenti di questo organismo, l’indizione di procedure pubbliche di carattere comparativo (selezioni pubbliche) per il conferimento dei relativi incarichi di collaborazione, estendendo esplicitamente, attraverso una rinnovata formulazione del comma 6-quater del citato articolo 7, ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione, l’esclusione dall’esperimento delle predette procedure pubbliche già prescritta per altri organi.”

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