30/06/2017 – Stipendi illegittimi, restituzione al netto di tasse e contributi

Stipendi illegittimi, restituzione al netto di tasse e contributi

di Vincenzo Giannotti

 

In caso di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, fermo restando l’obbligo di restituzione da parte del percettore, il problema che si pone riguarda il caso se il rimborso debba avvenire al lordo o al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Il Tar per la Toscana, nella sentenza 858/2017, evidenzia come il recupero debba avvenire al netto, motivandone più che adeguatamente le ragioni. L’interesse della sentenza, inoltre, risiede nella forte reprimenda dei giudici amministrativi nei confronti dell’amministrazione finanziaria e, in particolare, nelle risoluzioni sulla corretta applicazione del Testo unico dell’imposta sui redditi, in considerazione del fatto che le direttive, oltre a essere fuori da ogni logica giuridica, impongono una vessazione del contribuente fuori da ogni pur elementare logica. L’ultimo monito riguarda la corretta applicazione delle direttive anche al fine di evitare inutili quanto costosi contenziosi.

Il fatto 

A fronte del ricorso di un pensionato che si era visto recuperare le somme corrisposte indebitamente al lordo delle ritenute Irpef, l’Avvocatura dello Stato aveva modo di precisare come l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 110 del 29 luglio 2005 e successivamente con la risoluzione n. 71/E del 28 febbraio 2008, aveva affermato che il recupero deve essere effettuato al lordo delle ritenute fiscali operate a carico del lavoratore, precisando che l’introduzione dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir, dal decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, il quale prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo «(…) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti». Motivando come questi chiarimenti si erano resi necessari proprio in quanto il sistema dei rapporti tra Erario, sostituto e sostituito, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l’ente erogatore ha versato all’erario in qualità di sostituto.

Le decisioni del collegio amministrativo 

Non solo i giudici amministrativi considerano le deduzioni dell’Avvocatura dello Stato non pertinenti, ma le ragioni del ricorrente sono talmente fondate che è sufficiente una sentenza in forma abbreviata. Infatti, secondo i giudici amministrativi costituisce ormai diritto vivente, consolidato e agevolmente conoscibile nell’esperienza del Consiglio di Stato che l’Amministrazione, nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve eseguire questo recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. In altri termini, l’amministrazione non può, invece, pretendere di ripetere le somme al lordo delle predette ritenute, allorché, come di regola accade, le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (ex multis, Consiglio di Stato, sezione II, parere su richiesta straordinaria, n. 991, adunanza 5 aprile 2017; Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2015 n. 5010; Consiglio di Stato, sezione III, 21 gennaio 2015 n. 198; Consiglio di Stato, sezione IV, 12 febbraio 2015 n. 750; Consiglio di Stato, sezione IV, 20 settembre 2012 n. 5043; Consiglio di Stato, sezione III, 4 luglio 2011 n. 3984 e n. 3982; id., sezione VI, 2 marzo 2009 n. 1164).

Oltre al consolidato orientamento dei giudici amministrativi si collocano anche i giudici di legittimità, i quali hanno avuto modo di precisare come nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso; per cui il medesimo datore di lavoro, salvi i rapporti con il fisco, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (ex plurimis, Cassazione Civile, sezione I, 4 settembre 2014, n. 18674; id., Sezione Lavoro, 2 febbraio 2012, n. 1464; idem, sezione Lavoro, 11 gennaio 2006 n. 239; idem, sezione Lavoro, 26 febbraio 2002 n. 2844).

Conclusioni 

In considerazione della univocità di orientamenti della giustizia amministrativa e di quella ordinaria, il Collegio amministrativo si rivolge in modo particolare ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate al fine di evidenziare la pervicace ostinazione nella non corretta interpretazione della norma. Si tratta di recuperi di somme spesso erogate per errore in eccesso da parte della Pa che non possono per tale verso costringere i dipendenti che hanno ricevuto le somme al netto, di restituirle al lordo. Spetterà all’amministrazione che ha errato trovare la soluzione fiscale che ne permetta il recupero di quanto versato in eccedenza al lavoratore (Irpef, contributi previdenziali) mentre potrà richiedere al lavoratore solo le somme che sono effettivamente entrate nella sua disponibilità.

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