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La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti pubblici è disciplinata dalla legge 190/2012. Di norma è individuato tra i dirigenti di ruolo (il testo precedente al Dlgs 97/2016 prevedeva: dirigenti amministrativi di ruolo, di prima fascia). La Funzione pubblica e l’Autorità anticorruzione (determinazione 12/2015) hanno precisato che deve trattarsi di un dirigente in posizione di stabilità, per evitare che il ruolo possa essere compromesso dalla precarietà. È da escludere, inoltre, la nomina di dirigenti di diretta collaborazione politica, per via del vincolo fiduciario, così come l’affidamento a dirigenti con incarico di studio/consulenza.

Un’incarico aggiuntivo 

L’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è quindi naturaliter aggiuntivo, ancorché sia possibile dedicargli un ufficio. Indubbio che deve trattarsi di dirigente privo di provvedimenti di condanna o disciplinari. Occorre tener conto di conflitti d’interesse, evitando dirigenti dei settori più esposti a corruzione (per esempio ufficio contratti, patrimonio). È necessario valutare con attenzione la nomina di Rpct, del responsabile ufficio procedimenti disciplinari (fatta espressa eccezione per gli enti locali di piccole dimensioni -Conferenza Unificata 24 luglio 2013 – Orientamento n. 67/2014).

La funzione del Rpct ha carattere preventivo, il responsabile Upd ha competenze di accertamento/sanzionatorie. La sovrapposizione comporta una figura «persecutoria» piuttosto che di filtro disciplinare di fatti e comportamenti.

Ha capovolto tale logica l’orientamento Anac n. 1488561/2015 che suggerisce il conferimento di responsabile Upd a un funzionario super partes come il Segretario, evitando dirigenti responsabili di uffici operativi. Questa soluzione sembra ora nuovamente preclusa dal nuovo articolo 1, comma 7, legge 190/2012 (Dlgs 97/2016), secondo cui il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare» (ergo ad altri da sé) i nominativi dei dipendenti che non hanno rispettato le misure anticorruzione. Nell’affidamento è opportuno comunque seguire un criterio di rotazione/alternanza.

Enti locali 

Per gli enti locali la legge individua il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza direttamente e di norma nel Segretario. Il Dlgs 97/2016 ha esteso la scelta alternativa normale al dirigente apicale. La casistica ha evidenziato problematiche nel caso di Segretario/Rpct attributivo di funzioni ad interim di direzione dei servizi finanziari.

I problemi maggiori: dover distinguere titolare della determinazione, dal titolare della espressione del parere contabile/attestazione di copertura finanziaria, con particolare riguardo ad atti di proprio diretto interesse quale dipendente. Le soluzioni sono state oggetto di disputa teleologica: inquadrare le direttive operative nella fattispecie della delega ovvero della mera prescrizione tecnica, che non implica traslazione di funzioni, ma esercizio di potere d’istruzione e, per ciò stesso, diversamente che nella prima lettura, legittimo? Fermo che non è il nomen iuris attribuito in rubrica o corpo, che determina le implicazioni giuridiche, si evidenzia che la legge 190 ha introdotto l’articolo 6-bis alla legge 241/1990 che stabilisce: responsabile del procedimento, titolari di atti endoprocedimentali o provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto d’interessi, anche solo potenziale. Il Rpct/Segretario è incaricato di responsabilità di servizi in potenziale conflitto d’interesse anche con le funzioni anticorruzionee, peraltro, sebbene non sia tenuto a rendere pareri/attestazioni contabili, ha comunque il compito, vitale per l’interesse pubblico, di esprimere pareri di legittimità sulle delibere dell’Ente (Corte dei conti – Sezione III Giurisdizione centrale di appello-sentenza 40/2013).

Nel codice penale 

Anche l’articolo 323 codie penale ha fondato un dovere generale di astensione in caso di conflitto, anche solo potenziale, di interessi. Non occorre che l’interesse sia finalizzato a un ingiusto vantaggio o a un danno ad altri, ma si mira a prevenire in radice il conflitto di interesse (articolo 97 Costituzione). Parimenti, l’articolo 7 del Dpr 62/2013 stabilisce che i dipendenti pubblici devono astenersi da decisioni o attività che possano coinvolgere propri interessi ed in ogni altro caso di convenienza.

Come asseverato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1107/1988, dunque, il dovere di astensione del pubblico ufficiale in caso di conflitto di interessi, rientra negli stessi postulati generali dell’Ordinamento positivo. Di talchè si ritiene di condividere l’orientamento degli enti che hanno predisposto argini a potenziali conflitti d’interessi, con strumenti organizzativi utili ad evitare mescolanza controllore-controllato, purché tuttavia non falliscano ab ovo (es. decreto sindacale) nel costruire anche solo temporaneamente, situazioni di conflitto d’interesse, per certo inarginabili con atti consequenziali o derivati (es. direttive).

Il ritratto si fa più mosso se si considera che la legge ha lasciato alla valutazione caso per caso e/o a soddisfacenti motivazioni, il collimante problema delle ulteriori attribuzioni di Rpct al Segretario in questi casi. È rintracciabile un unico viatico organizzativo universale nell’articolo 97, comma 4, lettera d) del Tuel, secondo cui il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli da statuto, regolamenti o conferitagli dal sindaco. Tuttavia, il combinato disposto con l’articolo 89 del Tuel (l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è di riserva regolamentare) comporta che l’attribuzione di titolarità di servizi al Segretario, anche se temporaneamente, sia da prevedere con disposizione regolamentare e previa verifica d’assenza di alternative figure professionali.

Precipitato ne è: il conferimento (seppur temporaneo) di funzioni al Segretario/Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, posto dal Sindaco, deve essere vagliato come ineluttabilmente residuale (ex plurimis, Consiglio di Stato n. 6061/2012; Corte Conti sezioni controllo Sardegna n. 28/2013).

QUI IL LINK AL QUOTIDIANO http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2017-06-30/il-responsabile-anticorruzione-e-la-trasparenza-conflitti-d-interesse-e-incompatibilita-161624.php?uuid=AEQscEpB

 

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