15/02/2017 – Condotta assenteista del dipendente pubblico: danno patrimoniale e danno all’immagine

Condotta assenteista del dipendente pubblico: danno patrimoniale e danno all’immagine

Il dipendente pubblico che si assenta ingiustificatamente e ripetutamente dall’ufficio per espletare faccende o soddisfare bisogni personali, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire all’ente sia il danno patrimoniale diretto, ragguagliato alle retribuzioni o emolumenti stipendiali indebitamente percepiti in ragione delle assenze dal luogo di lavoro, sia il danno all’immagine.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 20 depositata l’8 febbraio 2017.

La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 55 quinquies del d.lgs. 165/2001 secondo cui il dipendente di una p.a. che attesti falsamente la propria presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, in aggiunta alle responsabilità penali e disciplinari, “è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi in cui sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione”.

Tale disposizione, nel prevedere l’obbligo specifico di risarcire il danno connesso all’assenteismo realizzato nel pubblico impiego con modalità fraudolente, ha, nel contempo, configurato tale condotta assenteista come una specifica ipotesi di responsabilità per danno all’immagine

Ai fini della concreta quantificazione del danno all’immagine, la giurisprudenza contabile è solita valorizzare:

  • il ruolo e la qualifica rivestita dall’autore dell’illecito nell’ambito della struttura amministrativa;
  • l’oggettiva gravità del fatto;
  • le modalità di realizzazione dell’illecito;
  • la reiterazione della condotta e la vita anteatta in generale (compresi i precedenti di carriera e quelli disciplinari, idonei a rivelare una particolare attitudine alla violazione degli obblighi di servizio);
  • il grado di diffusività dell’episodio nell’ambito della collettività di appartenenza e la negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica.

Leggi la sentenza

CC Giur. Veneto sent. n. 20 -17

 
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