tratto da cmgoceano.it

DIRITTI DI ROGITO, REVOCA E FERIE: LE NOVITA’ PER I SEGRETARI

di Arturo Bianco

Calcolo delle ferie in 28 giorni nel caso di comuni in cui l’orario di lavoro sia di 5 giorni la settimana; divieto di revoca dell’incarico nel caso in cui vi siano dubbi che tale scelta è legata allo svolgimento delle attività di responsabile anticorruzione e contrasti sulla erogazione dei diritti di rogito a quelli di fascia A e B che svolgono la loro attività in comuni privi di dirigenti. Sono queste le più recenti novità che riguardano direttamente i segretari.

LE FERIE Per l’Aran, “se presso l’ente di assegnazione l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali, il numero di giorni di ferie spettanti è pari a 28 giorni annuali (26 per il segretario al primo impiego presso la pubblica amministrazione)”. Questa disposizione si applica sia ai segretari che svolgono la loro attività presso un comune sia a quelli in disponibilità che sono utilizzati dal Ministero presso comuni sia a quelli in disponibilità che sono utilizzati da altre amministrazioni. L’Aran perviene a tale conclusione sulla base della considerazione che le previsioni contenute nell’articolo 20, comma 3, del Ccnl dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001, si applicano non solo ai segretari in disponibilità, ma a tutte le ipotesi di utilizzazione dei segretari comunali. La formula contrattuale “ha inteso semplicemente individuare le tre possibili tipologie di datori di lavoro chiamati a gestire il rapporto di lavoro del segretario anche con riferimento alle ferie e che hanno adottato quella articolazione settimanale dell’orario di lavoro (su 5 o 6 giorni), da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei giorni di ferie annualmente spettanti al segretario stesso”. Limitando la formula contrattuale ai soli segretari in disponibilità “si perverrebbe alla conclusione, paradossale, per cui . le parti negoziali hanno inteso disciplinare alcuni istituti solo con riferimento alle limitate ipotesi dei segretari in disponibilità ed utilizzati da altri soggetti datoriali e non anche alla generalità dei segretari titolari di incarico presso enti locali”.

LA REVOCA La revoca di un segretario comunale in presenza di dubbi che tale scelta del sindaco sia legata alle attività svolte dallo stesso come responsabile per la prevenzione della corruzione determina come conseguenza l’adozione da parte dell’Anac di un parere non favorevole su questo provvedimento, ai sensi delle previsioni dettate dalla legge n. 190/2012. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella deliberazione Anac n. 20 del 23 gennaio 2017. Ricordiamo che il comma 82 della legge n. 190/2012 stabilisce che i provvedimenti di revoca dei segretari comunali diventano efficaci decorsi 30 giorni, “salvo che l’Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione”. Nel caso specifico l’Anac evidenzia che “le contestazioni mosse al segretario generale riguardano l’attività da questi svolta in materia di coordinamento dell’attività dei dirigenti, di controllo e verifica della regolarità amministrativa e contabile dell’ente, di assistenza e supporto agli organi istituzionali e di governo, nelle sedute di Giunta e istituzionali, e più in generale in materia di regolarità amministrativa e contabile”. Inoltre, “non si può tuttavia escludere che tali attività, poste in essere a presidio della legalità, siano correlate ad una funzione di prevenzione della corruzione”. Ed ancora, occorre ricordare che “all’Autorità spetta valutare l’esistenza di una correlazione tra le attività poste in essere dal segretario in materia anticorruzione e la sua revoca ai fini dell’efficacia della stessa, ai sensi dell’art. 1, co. 82, l. 190/2012. Pertanto, alla luce della predetta accezione ampia di corruzione e in virtù di quanto emerso in corso d’istruttoria, si ritiene che non si possa escludere una correlazione, ai sensi dell’art. 1, co. 82, legge n. 190/2012, tra la revoca del segretario generale e l’attività da questi svolta in materia di prevenzione della corruzione”. Nell’attesa di ascoltare il Sindaco, l’Autorità ha deliberato di “esprimere parere non favorevole al provvedimento di revoca dell’incarico di segretario generale, riservandosi di agire in autotutela all’esito di ulteriori accertamenti”.

I DIRITTI DI ROGITO La stragrande maggioranza (6 su 7) delle sentenze rese in primo grado dai giudici del lavoro consente ai segretari di fascia A e B che svolgono la loro attività in comuni privi di dirigenti di percepire i diritti di rogito, mentre tutte le deliberazioni rese dalla sezione autonomie e da quelle regionali di controllo della Corte dei Conti (6) negano tale possibilità. Abbiamo inoltre una sentenza che esclude che i segretari di fascia A e B in comuni con dirigenti possano percepire tali compensi. E’ questa ad oggi la condizione di incertezza che avvolge la possibilità di percepire i diritti di rogito da parte dei segretari di fascia A e B, mentre è acclarato che essi debbano essere corrisposti a quelli di fascia C, e si può considerare come acquisito che non spettano ai segretari dei comuni con la dirigenza. Ad esprimersi positivamente sulla percezione dei diritto di rogito da parte dei segretari di fascia A e B sono stati finora i giudici di lavoro di Brescia (sentenza n. 1486/2016), Busto Arsizio (sentenza 307/2016), Milano (sentenze 1359/2016 e in diversa composizione 2516/2016),Taranto (sentenza n. 3269/2016) e Verona (sentenza n. 23/2017). In senso contrario si è espressa la sentenza del giudice del lavoro di Bergamo n. 817/2016. Lo stesso giudice del lavoro di Bergamo, in diversa composizione, con la sentenza n. 762/2016 ha stabilito che questi compensi non spettano ai segretari dei comuni in cui vi sono dirigenti. La sezione autonomie della Corte dei Conti, delibera n. 21/2015, giudica che i diritti di rogito non spettino a tutti i segretari di fascia A e B, a prescindere che nell’ente vi siano o meno dirigenti, in quanto essi sono assimilati alla dirigenza. Questa indicazione è stata successivamente ripresa dalle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della magistratura contabile della Emilia-Romagna (74/2016), Sardegna (132/2016), Marche (90/2016), Veneto (255/2016), Puglia (167/2016) e Campania (7/2017): Da sottolineare che implicitamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 consente la erogazione dei diritti di rogito ai segretari dei comuni privi di dirigenza, anche se essi sono inquadrati nelle fasce A o B. Occorre ricordare che in termini generali nel nostro ordinamento si applica il principio del divieto di estensione del giudicato, per cui una sentenza –anche se definitiva- fà stato solamente tra le parti. In molte amministrazioni tali compensi sono stati calcolati ed accantonati con una specifica destinazione; in qualche ente sono stati erogati con l’impegno alla loro restituzione nel caso in cui prevarrà la tesi che non consente la loro erogazione. Nella sentenza del tribunale di Verona n. 23/2017 leggiamo che “il dettato normativo è chiaro ..laddove estende i diritti di rogito a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale. In tale secondo gruppo il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali”. Ed ancora, “il legislatore non ha avuto riguardo al trattamento stipendiale ma inteso introdurre un criterio strettamente limitato alla formale qualifica di appartenenza”. Analogamente per la sentenza del tribunale di Brescia n, 1486/2016 “la qualifica dirigenziale non è in alcun modo ostativa all’attribuzione” dei diritti di rogito. “La chiarezza del dettato normativo induce ad escludere interpretazioni diverse sulle finalità in ipotesi perseguita dal legislatore e così a dissentire dalla decisione delle Corte dei Conti, sezione delle autonomie.. la stesa tiene dichiaratamente conto più che del piano testo normativo, della necessità di preferire le esigenze di maggiori entrate degli enti, rispetto all’interesse particolare del segretario comunale”. In senso contrario, per la sentenza n. 817/2016 del giudice del lavoro di Bergamo, la erogazione di questo compenso spetta solamente in favore dei “segretari comunali titolari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, e per ciò solo non equiparati alla dirigenza, i quali non usufruiscano del galleggiamento, vuoi per mancanza di dirigenti nell’ente locale, vuoi per altre ragioni ammesse dall’art. 41, comma 5, del CCNL. Ne discende che il diritto di rogito continua a spettare solo a questi, mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall’appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”. Inoltre viene affermato che “i diritti di segreteria, per quanto risulta dal CCNL, rappresentano un compenso solo eventuale, al pari, ad esempio della retribuzione di risultato, esulando dalla retribuzione tabellare. Occorre ricordare infine che si deve considerare acquisito che, fino alla previsione di una norma diversa del contratto collettivo nazionale di lavoro, i diritti di rogito, nel tetto non più di 1/3 ma di 1/5 del trattamento economico annuo, devono essere calcolati sulla intera somma incassata dal comune e non più sul 90% del 75% spettante all’ente.

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