13/04/2017 – Spese per le strutture scolastiche assumibili dagli enti locali

Spese per le strutture scolastiche assumibili dagli enti locali

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

 

Il Sindaco del Comune di Cantù ha domandato al magistrato contabile se le spese per i registri elettronici attivi presso i singoli plessi dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado, gestiti dagli insegnanti e, dunque, non presso le segreterie amministrative, sono da considerarsi a carico degli enti locali o a carico delle scuole.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con il parere 30 marzo 2017, n. 83, ha precisato al riguardo che:

– l’art. 159D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado“), ha elencato testualmente gli oneri in materia scolastica a carico dei Comuni: “Spetta ai Comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’art. 139. Sono inoltre a carico dei Comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria“;

– l’art. 3, comma 1, L. 11 gennaio 1996, n. 23 (“Norme per l’edilizia scolastica“) ha individuato gli enti locali competenti per la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; al comma 2 ha disposto che “in relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i Comuni e le Province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti“; in proposito, la magistratura ha stabilito che l’espressione “spese varie di ufficio“, di cui all’art. 3L. n. 23 del 1996, ricomprende tutte le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola (Cons. di Stato, parere n. 1784 del 25 settembre 1996), ossia le spese generali che occorrano per rendere effettiva la destinazione di determinati locali a sede di scuole, senza alcuna possibilità di comprendere oneri derivanti dal concreto espletamento dell’attività scolastica (Corte di Cassazione-sez. V, sentenza n. 17617 dell’1 settembre 2004);

– il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini“), all’art. 7, commi 28 e ss., dispone, tra l’altro, che: i) le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line; ii) le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico; iii) le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

Il giudice, inoltre, ricorda:

– il proprio precedente parere n. 8 del 2009, in cui osserva che la formulazione dell’art. 3, comma 2, L. n. 23 del 1996, comprende, fra le “spese varie d’ufficio” che occorrono per assicurare il normale funzionamento di una scuola, assumibili dagli enti locali, quelle necessarie a dotare le segreterie scolastiche di tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento, assolvendo gli uffici di segreteria ad una funzione di mero supporto alla vera e propria attività didattica;

– la deliberazione n. 358 del 2013 della Sezione Piemonte della Corte dei Conti, in cui si sancisce che anche “le spese conseguenti all’estensione degli impianti per i collegamenti ad internet e per le reti interne al fine di predisporre gli edifici scolastici all’utilizzo del registro on line – ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95 del 2012, convertito nella L. n. 135 del 2012 – rientrino tra quelle di competenza degli Enti locali, in quanto qualificabili come spese necessarie a rendere possibile l’adattamento della singola struttura scolastica all’attuazione di specifiche nuove modalità (on line) di iscrizione, registro e pagella, servizi questi ultimi riconducibili all’attività di segreteria scolastica, di supporto all’attività didattica in senso stretto.”.

Alla luce della disciplina legislativa richiamata la Sezione, condividendo il sopra riportato orientamento del giudice piemontese, rende conclusivamente il medesimo parere.

Giova, infine, ricordare che anche la Corte dei conti-Toscana (delibera n. 2 del 7 gennaio 2015) si è espressa nel medesimo tenore: “In conclusione, stante la formulazione dell’art. 3, comma 2, L. n. 23 del 1996, la Sezione ritiene che le spese per l’installazione e l’esercizio, negli uffici amministrativi degli istituti scolastici, della linea adsl di accesso alla rete Internet debbano considerarsi a carico degli enti locali, sia che vengano reputate rientranti nel novero delle spese per le “utenze telefoniche”, sia che vengano annoverate tra le suddette “spese varie d’ufficio“.

Corte dei conti-Lombardia, Sez. contr., Delib., 30 marzo 2017, n. 83

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