25/08/2017 – Principali criticità nella gestione del personale secondo la Corte dei conti

Principali criticità nella gestione del personale secondo la Corte dei conti

 
Estratto dalla Deliberazione n. 21/SEZAUT/2017/FRG della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie: “La spesa per il personale degli Enti territoriali. Analisi della consistenza numerica e funzionale del personale e della relativa spesa di Regioni, Province e Comuni nel triennio 2013/2015”.

  1. mancato rispetto dei limiti di spesa del personale stabiliti dall’art. 1, commi 557 e 562 (per i Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti), della l. n. 296/2006172;
  2. mancata osservanza delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per lavoro flessibile, previste dall’ art. 9, co. 28, d.l. n. 78/2010173;
  3. illegittima esclusione dall’aggregato spesa personale degli oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi, nonché degli oneri connessi al personale trasferito dalla Regione o dallo Stato per l’esercizio di funzioni delegate174;
  4. omessa verifica degli effettivi fabbisogni di personale e conseguente mancata rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 6, co. l, d.lgs. n. 65/2001 e mancata ricognizione del personale al fine di verificare, ai sensi dell’art. 33, co. 1, d.lgs. n. 165/2001, la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze175;
  5. mancata adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all’art. 48, d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna” nonostante, da un lato, sia prevista in capo alle amministrazioni inadempienti, quale specifica sanzione per la mancata adozione del suddetto piano, il divieto di assunzione (art. 6, co. 6, d.lgs. n. 165/2001) e, dall’altro, che l’eventuale inadempimento di cui trattasi, involgendo norme imperative, determina anche ricadute in termini di responsabilità amministrativa, disciplinare ed erariale176;
  6. superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 6 del d.m. 18 febbraio 2013 che verifica il livello e l’incidenza della spesa di personale rispetto alle entrate correnti dello stesso anno, escludendo da detto calcolo i contributi regionali nonché quelli di altri Enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale. I valori richiesti, variabili a seconda della dimensione dell’Ente, sono di fatto allineati con le disposizioni normative introdotte dall’articolo 14 della l. n. 122/2010 di conversione del d.l. n. 78/2010, mentre la spesa di personale viene conteggiata con le modalità richiamate nella Circolare RGS n. 9/2006177;
  7. mancata emanazione delle direttive di indirizzo atte a coordinare le politiche assunzionali degli organismi comunque partecipati di cui all’art. 18, co. 2-bis, del d.l. n. 112/2008 al fine di garantire una graduale riduzione del rapporto percentuale tra spesa del personale e spesa corrente178;
  8. anomalo utilizzo dello strumento della esternalizzazione al fine di ovviare ai vincoli normativi e finanziari in tema di gestione della spesa di personale179;
  9. irregolarità varie sul fronte della contrattazione collettiva integrativa, sia per quanto riguarda la regolare e/o mancata costituzione dei fondi180 sia per quanto attiene alla erogazione di emolumenti incentivanti la produttività dei dipendenti senza la previa formale attribuzione di obiettivi, pur materialmente individuati dalle competenti strutture e le loro declinazioni in conformità al piano esecutivo di gestione (PEG)181.
In altri casi è stata riscontrata il mancato recupero a carico del fondo per la produttività di risorse che, sulla base di verifiche autonomamente effettuate dall’Ente, sono risultate stanziate in eccesso in esercizi pregressi182.
Inoltre abbastanza diffusa è risultata la mancata adozione del piano della performance di cui all’art. 10, d.lgs. n. 150/2009 nonché il mancato rispetto delle norme vincolistiche in materia di limiti di spesa previsti dall’art. 6, d.l. n. 78/2010 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (co. 87), per formazione (co. 13) nonché per missioni (co. 12).
 
 
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172   Non potendo riportare gli estremi di tutte le deliberazioni emesse (in considerazione del rilevante numero), se ne segnalano solo alcune per tutte: Sezioni regionali di controllo: Calabria, del. n. 50/2017/PRSP; Basilicata, del n. 17/2017, n. 19/2017; Abruzzo, del. n. 683/2017/PRSE, n. 56/2017/PRSE, n. 93/2017/PRSE, n. 56/2017/PRSE, n. 38/2017/PRSE; Veneto, del. n. 54/2017/PRSP, n. 128/2017/PRSP; Lazio, del. n.16/2017/PRSE; Liguria, del. n.106/2016/PRSP, n. 6/2017/PRSE; Puglia, del. n. 154/PRSP/2016, n. 18/PRSP/2017; Molise, del. n.150/2016/PRSP; n. 151/2016/PRSP; n. 57/2017/PRSP; n. 23/2017/PRSP; n. 73/2017/PRSP; Sicilia, del. n. 235/2016/PRSP, n. 197/2016/PRSP; n. 30/2017/PRSP.
173   Per tutte, Sezioni regionali di controllo: Calabria, del. n. 50/2017/PRSP; Basilicata, del. n. 3/2016, n. 18/2017, n. 17/2017, n. 30/2017; Abruzzo, del. n. 8/2017/PRSE, n. 249/2015/PRSE; Veneto, del n. 54/2017/PRSP; Lazio, del. n. 115/2016/PRSE; Puglia, del. n. 182/PRSP/2016, n. 181/PRSP/2016, n. 55/PRSP/2016, n. 198/PRSP/2016 e n. 83/PRSP/2016; Molise, del. n. 53/2017/PRSP, n. 94/2017/PRSP, n. 16/2017/PRSP, n. 168/2016/PRSP.
174   Si citano per tutte: Sezione regionale di controllo per la Calabria, del. n. 51/2017;
175   Si citano per tutte: Abruzzo, del. n. 67/2017/PRSE, n. 68/2017/PRSE, n. 40/2017/PRSE, n. 15/2016/VSGF; Veneto, del. n. 40/2017/PRSP, n. 42/2017/PRSE, n. 75/2017/PRSP, n. 85/2017/PRSE, n. 225/2017/PRSE, n. 271/2017/PRSP; Sicilia, del. n. 235/2016/PRSP.
176   Si segnalano, per tutte: Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 90/2017/PRSE, n. 13/2017/PRSE, n. 259/2016/PRSE; Basilicata, del. n.17/2017, n. 35/2017, n. 30/2017; Veneto, del. n. 40/2017/PRSP, n.75/2017/PRSP, n. 140/2017/PRSP, n. 225/2017/PRSE, n. 271/2017/PRSP; Lazio, del. n. 95/2016/PRSE; Molise, del n. 20/2017/PRSP; Sicilia, del. n. 214/2016/PRSP.
177   Il parametro di deficitarietà strutturale è violato quando il volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III è superiore al 40% per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri Enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale), è superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i Comuni oltre i 29.999 abitanti. Sull’argomento: Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni nn. 256/2017/PRSE, 257/2017/PRSE, n. 233/2017/PRSE e 258/2017/PRSE; Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, del n. 214/2016/PRSP, n. 30/2017/PRSP, n. 7/2017/PRSP.
178   Sezione regionale di controllo per il Veneto, del. n. 271/2017/PRSP; Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, del. n. 235/2016/PRSP.
179   Sezione regionale di controllo per la Basilicata, del. n. 108/2014, da cui sono derivate indagini da parte di altri organi della magistratura.
180   Sezioni regionale di controllo: Abruzzo, del. n. 67/2017/PRSE, n. 68/2017/PRSE, 40/2017/PRSE, n. 242/2016/PRSE; Basilicata, del. n. 12/2017; Marche, del. 55/2017/PRSP; Puglia, n. 189/PRSP/2016, n. 179/PRSP/2016.
181   Sezione regionale di controllo per la Liguria, del. n. 110/2016/PRSP.

 

182   Sezione regionale di controllo per le Marche, del. 55/2017/PRSP. 
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