01/09/2016 – dirigenza apicale ai Responsabili di uffici e servizi? Le considerazioni del collega Claudio Rossi

Non scherziamo, per favore…. Stiamo già scarsi!

Siamo rimasti scottati troppe volte in questi ultimi tempi per cedere alla faciloneria. Onestà intellettuale vuole che sul tema dei rapporti tra dirigente apicale e responsabili di servizio nei comuni minori ci fu qui nel forum qualcuno che lanciò l’allarme, quando iniziò a girare un’ipotesi “apocrifa” che recava un testo simile a quello ora “codificato” nell’art. 11 dello schema di decreto. Ricordo che fui tra quelli che sosteneva la tesi che la proposta riguardasse le competenze dei responsabili di servizio ex art. 109, comma 2.

Ora però abbiamo un testo “organico” e non più una ipotesi incerta edextravagans ed abbiamo, soprattutto, una lunga sequela di interpretazioni “in malam partem” ossia a nostro sfavore, che abbiamo accumulato in questi ultimi anni. Ne abbiamo inanellate una lunga serie (diritti di rogito; classificazione delle convenzioni; avanzamenti stipendiali a seguito del superamento dei vari corsi; rimborsi delle spese di viaggio….) di solenni fregature, anche quando (su tutte i diritti di rogito) le norme sembravano recare indicazioni a noi favorevoli.

L’esperienza dovrebbe averci smaliziato un po’ per abboccare all’ottimismo facilone.

Veniamo alla disposizione che fa scandalo in questi giorni. Si tratta di quella presente nella lettera ii), comma 1, lett. b), dell’art. 11 dello schema di decreto approvato dal governo. Più in particolare si tratta della proposta di inserimento del comma 1-quater nell’art. 16 del TUPI.

Rileggiamo l’intero apparato prescrittivo come è scritto.

Essa si compone di tre periodi.

Il primo è in realtà una sostanziale duplicazione/anticipazione/ripetizione di quanto previsto nell’art. 9 dello schema di decreto (a regime, nel primo comma del nuovo art. 27- bis del TUPI).

Il testo pubblicato sul sito della Camera è il seguente: “Negli enti locali, è denominato dirigente apicale il dirigente al quale sono attribuiti compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa, controllo della legalità dell’azione amministrativa ed esercizio della funzione rogante, già esercitata dai segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale.”.

Rispetto all’art. 9 poche varianti: compare la funzione rogante, di cui – evidentemente il redattore dell’art. 9 si era dimenticato – e l’affermazione (ultronea, atteso il fatto che l’apicale è tale se nessuno sta sopra di lui) per cui l’apicale “non può essere coordinato da altra figura di dirigente generale” (altrimenti che apicale sarebbe? Ma non si mai, qualcuno ricorderà di un ente con ben 4 (quattro) direttori generali!!!).

Sin qui poco da disquisire….

I problemi nascono con il secondo periodo, il quale recita “Per gli enti locali di minori dimensioni demografiche, nei quali non sia prevista la posizione dirigenziale; la funzione di direzione apicale è svolta in forma associata, coerentemente con le previsioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, salva la possibilità di attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000”.

Anche qui, la previsione normativa è, nella sostanza, una ripetizione – in forma di parafrasi – di quanto già previsto nell’art. 9 dello stesso schema di decreto. In prospettiva futura, è la parafrasi, del comma 3 del venturo art. 27-bis del TUPI che sarà.

Insomma, primo e secondo periodo di questo comma 1-quater dell’art. 16 del TUPI sono previsioni normative riepilogative/rafforzative dei profili del dirigente apicale. E’ questo, il dirigente apicale, l’oggetto dell’intero comma. Anche il terzo periodo si riferisce a lui: “Per la programmazione degli obiettivi, al dirigente apicale si applicano le disposizioni di cui. al comma l-ter.”.

E’ alla luce di questo contesto, ossessivamente centripeto rispetto alla nuova figura, che va letto il secondo periodo, il quale già di per sé inclina verso la soluzione ermeneutica per noi più pericolosa.

Rileggiamolo ancora il periodo incriminato: “Per gli enti locali di minori dimensioni demografiche, nei quali non sia prevista la posizione dirigenziale; la funzione di direzione apicale è svolta in forma associata, coerentemente con le previsioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, salva la possibilità di attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000”. Il baricentro logico- concettuale della disposizione è la funzione di direzione apicale (che, come visto, è tale nell’intero comma), e la preposizione “salva” va logicamente riferita ad essa. Ossia, applicando il primo criterio ermeneutico che ha a sua disposizione un operatore giuridico (Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse), il primo e più immediato significato che il costrutto logico grammaticale ci restituisce è il seguente: la funzione di direzione apicale è svolta in forma associata, eccetto (salvo) che i comuni esercitino la facoltà(generalmente loro riconosciuta dall’art. 1009, comma 2, del TUEL) di attribuire tale funzione ai responsabili. Gli effetti che ne seguono sono già oggetto di polemiche e non vi torno su.

Tra l’altro, se leggiamo bene la formula usata, si nota una piccola aberrazione nell’inciso: “nei quali non sia prevista la posizione dirigenziale”… si tratta di una previsione da tenere bene a mente ad altri fini che qui abbiamo già affrontato nel passato. Lo accenno solo, con l’impegno di tornarci su. Se la previsione ammette che nei comuni minori non sia prevista la posizione apicale viene meno l’ipotesi, pure caldeggiata, della gestione mediante convenzione. Questa, infatti, non è una soggettività giuridica ma un mero modulo organizzativo, per cui il dirigente apicale resterebbe – come ho già scritto in passato (ed ora l’incauta previsione normativa lo conferma) – come un lampadario che non trova un gancio dove essere appeso….

C’è un altro aspetto che occorre avere a mente. Se anche fosse vera o comunque si affermasse l’interpretazione Scarsella, la formula usata nasconde una grossa insidia. Secondo la lettura “Scarsella”, i comuni avrebbero una mera facoltà (possibilità) di attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici. Questo significa che, nel contesto di definitiva perdita di potere contrattuale da parte nostra che presenta il nuovo sistema,  il dirigente apicale diventerebbe nei comuni minori il cireneo- fantuttone, su cui si scaricherebbero tutte le responsabilità, nessuna esclusa… e non più per un comune solo ma per n comuni. In tempi di casse vuote la tentazione per i comuni sarà fortissima. Lo slogan sarebbe: PAGHI UNO PRENDI TRE/QUATTRO o anche CINQUE…. Il che, nell’età della spending reviewspinta sarebbe per i comuni la quadratura del cerchio ma per noi…..

Per chi facesse finta di non aver capito di cosa sto parlando, provate a mettervi nei panni dei responsabili degli uffici tecnici dei comuni devastati dal terremoto, le cui attività sono attenzionate da procure, inquirenti, ANAC, grande stampa e singoli cittadini, pronti a costituirsi parti civili contro il capro espiatorio che paga per tutti.

Quel comma va riscritto totalmente, ribadendo che – proprio perché ormai da gestire in forma associata – la funzione di direzione apicale non può assumere le funzioni gestionali dirette, essendo il relativo responsabile già gravato di oneri pesanti.  “Non può”! Serve una formula perentoria, non una facoltà esercitabile ad libitum dai comuni.

Chi poi vuole sentirsi Atlante si faccia avanti (osservando però il c.d. “principio di Ricucci (Stefano) [è facile fare il f….. con il c… degli altri]). 

Non abboccate, quindi, alle interpretazioni “scarselle”. Quel comma 1-quater va riscritto, integralmente.

 

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