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Il parere del Consiglio di Stato, non è proprio così stravolgente e non mette in serie difficoltà il Governo, come si vuole credere. Alla fine è pur favorevole.

Ci interessa notare un passaggio a pagina 97 che potrebbe mettere in crisi la serenità nelle famiglie dei segretari comunali e provinciali “… – proprio perché si tratta di una disposizione transitoria e non a regime – non può avvenire nei limiti delle dotazioni organiche, perché altrimenti la soppressione della figura del segretario comunale e provinciale coinciderebbe con il loro licenziamento immediato, mancandone la previsioni nelle attuali previsioni organiche degli Enti locali …”. 

Non è sufficientemente chiarito, anche dal Consiglio di Stato il combinato disposto di cui al comma 2 dell’art. 10 con l’art. 3, comma 1, lett. a), laddove si afferma che ai fini della ricognizione del personale dirigenziale si debba tenere conto della istituzione negli enti locali, privi della dirigenza, della figura dirigente apicale, di cui all’art. 27 bis.

Poi si aggiunge che occorre tenere presente i limiti della spesa più che le dotazioni organiche.

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