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Non è più reato dare del «cretino» al sindaco

di Paola Rossi

 

Dare del cretino al primo cittadino non è più reato. Così un cittadino siciliano che aveva detto al sindaco: «siamo considerati un paisi picchi avemu un cretinu che ni rappresenta» si è visto cancellare dalla Cassazione la condanna penale con le relative statuizioni civili. Infatti, con la sentenza n. 47562/2016, depositata ieri, la Suprema Corteha preso atto della depenalizzazione del reato di ingiuria – che era previsto dall’articolo 594 del Codice penale – a partire dall’entrata in vigore, lo scorso 6 febbraio, del Dlgs 7/2016, e ha così annullato senza rinvio. L’imputato assolto – in secondo grado – solo dalla condanna per minaccia, ora con la depenalizzazione dell’ingiuria ha visto la vicenda e la propria condotta perdere qualsiasi rilievo penale. Il fatto non è più previsto come reato dalla legge.

La reazione alle offese 

Ma come può reagire un sindaco che in pubblico venga preso a parolacce o denigrato, se da ciò si sente offeso? 

Di fronte al dilagare, nel linguaggio comune, di termini anche volgari e di cui perciò si è generalmente persa la percezione di offensività il Legislatore ha abbandonato il rimedio della pena a favore dell’applicazione di sanzioni pecuniarie, individuando in esse «un effetto deterrente più elevato». Infatti, oggi a un sindaco, che volesse reagire agli insulti – che gli sono mossi pubblicamente contro il proprio decoro e onore – non resta altro che agire (al di fuori dell’azione penale) affinché l’autore delle offese sia obbligato al pagamento della relativa sanzione pecuniaria e al risarcimento dei danni stabiliti dal giudice civile.

La vicenda siciliana 

La condanna per ingiuria era aggravata perché compiuta, pubblicamente contro un pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni, in concorso del reato di minaccia perchè il cittadino aveva aggiunto: «ti fazzi viriri io». E al sindaco il giudice penale con le statuizioni civili aveva riconosciuto il diritto ai danni anche se la quantificazione era stata rimessa al giudice ordinario. In appello il cittadino denunciato dal sindaco era però stato assolto solo dal reato di minaccia. Evidentemente i giudici di merito non avevano accolto la difesa dell’imputato che sosteneva che avesse agito nell’esercizio legittimo del diritto di critica politica. L’imputato aveva anche aggiunto alla volta del sindaco: «mi taia puru chi si mafiusu», ma sul punto non c’è stata reazione e conseguente azione penale per il reato di diffamazione che, appunto, non è stato oggetto di depenalizzazione.

Le conseguenze

In applicazione dell’avvenuta depenalizzazione e quindi dell’annullamento della sentenza di condanna per un fatto che la legge non prevede più come reato vengono travolte anche le parti della sentenza penale che riconoscono il danno per la parte civile del processo. In dottrina e soprattutto nella giurisprudenza di legittimità ci si è chiesti se tale estensione agli effetti civili della sentenza fosse legittima. La tesi prevalente è stata quella di individuare un limite quello della sentenza passata in giudicato. Per il sindaco, che aveva ottenuto ragione nei gradi di merito, non è – infatti – rimasta in piedi neanche la statuizione sugli interessi civili a suo favore. Ma resta sempre la strada di adire il giudice civile per il riconoscimento dei danni risarcibili.

 
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