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Segretari, per salire di fascia conta l’anzianità effettiva di servizio

di Arturo Bianco

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Per potere svolgere la propria attività nelle amministrazioni di maggiore dimensione i segretari comunali devono maturare effettivamente almeno 2 anni di anzianità nei centri minori della stessa fascia. Non è più sufficiente, come avveniva fino ai giorni scorsi, che maturino 2 anni dal provvedimento di nomina, senza tenere conto cioè del servizio effettivamente prestato in tali sedi. Sono queste le indicazioni contenute nella circolare del ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e rerritoriali, albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, n. 3781 del 18 giugno, avente a oggetto “Articolo 31 del CCNL 16 maggio 2001, Anzianità di servizio”. 

È del tutto evidente che siamo in presenza di una modifica radicale dei criteri di calcolo che sono stati utilizzati fino ad ora prima dall’Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari e successivamente dal ministero dell’Interno. 

Si deve subito evidenziare che, alla base della nuova e più restrittiva interpretazione, non vi sono novità legislative o contrattuali e neppure nuovi orientamenti della giurisprudenza. La motivazione del nuovo orientamento è data dal «nuovo quadro organizzativo e regolativo recentemente delineatosi». Come si vede, una formulazione quanto mai generica ed ambigua, ma che prende atto della condizione che si sta determinando a partire dalla abolizione della Agenzia, cioè l’affermarsi di letture più restrittive delle regole che presiedono al trattamento economico e all’inquadramento giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Il nuovo sistema di calcolo 

La nuova lettura interpretativa si riferisce alle previsioni dettate dall’articolo 31 del Ccnl 16 maggio 2001. Esso impone la necessità che maturi una anzianità minima biennale nella fascia sia per i segretari di quella B per potere essere nominati in Comuni oltre 10.000 abitanti e fino a 65.000 sia per i segretari di quella A per potere essere nominati in Comuni oltre 250.000 abitanti, capiluogo di provincia ed amministrazioni provinciali. Fino alla emanazione della circolare tale anzianità veniva calcolata dal momento della nomina, senza tenere conto del periodo effettivamente prestato. Il metodo utilizzato sia dall’albo nazionale sia da quelli territoriali viene riassunto con la formula «anzianità di qualifica». La circolare assume un nuovo metodo di calcolo. Viene infatti scelto il riferimento ai periodi di servizio che sono effettivamente stati svolti nelle amministrazioni più piccole della stessa fascia. A tal fine la circolare consente di sommare anche le attività svolte presso diverse amministrazioni.

 

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