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Scioglimento della convenzione: segretari in servizio fino al rinnovo degli organi di governo

di Arturo Bianco

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In caso di scioglimento della convenzione, il segretario rimane in servizio presso l’ente capofila fino al rinnovo degli organi di governo. Il taglio del trattamento economico per l’utilizzazione in una amministrazione di fascia più bassa non si applica alle convenzioni stipulate nei mesi e negli anni precedenti, ma si applica alle nuove, ivi comprese le proroghe e i rinnovi. Nel caso di convenzioni non è necessario che vi sia un unico vicesegretario. Sono queste le indicazioni più importanti contenute nella circolare del ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, n. 3782 del 18 giugno, avente ad oggetto «Convenzioni per l’ufficio di segreteria e criteri direttivi per l’assegnazione del segretario».

Il precedente interpretativo 

La circolare, per espressa indicazione, si è resa necessaria per fugare i numerosi dubbi interpretativi sollevati dalla circolare dello stesso ministero dell’Interno n. 485 dello scorso 24 marzo (si veda il Quotidiano degli enti locali e Pa). Ricordiamo che in questa erano contenuti i nuovi criteri per le convenzioni di segreteria, con specifico riferimento agli effetti determinati dalla abrogazione del divieto di dare corso alla cosiddetta reformatio in peius. In particolare, questa circolare aveva chiarito che il trattamento economico dei segretari deve essere determinato non più avendo a riferimento la somma della popolazione dei Comuni aderenti, ma assumendo come base quella del solo comune capofila.

In primo luogo ci viene detto dalla presa di posizione del ministero dell’Interno che le nuove regole per il calcolo della popolazione, quindi il fare riferimento unicamente a quella del Comune capofila, non opera per le convenzioni di segreteria che sono state stipulate in precedenza rispetto alla circolare dello scorso marzo e ciò in base al principio della successione degli atti. Si ricorda che tale indicazione era comunque contenuta anche nella citata circolare n. 485/2015 del ministero dell’Interno (si veda il Quotidiano degli enti locali e Pa del 26 marzo 2015). È assai importante la precisazione che le proroghe e i rinnovi devono essere considerate equiparate a nuove convenzioni e, quindi, esse sono soggette al vincolo del calcolo della popolazione unicamente con riferimento a quella del Comune capofila.

I segretari neoassunti 

La nota del Viminale affronta la lamentata carenza di segretari iscritti nella fascia C, cioè di quelli neoassunti e che possono svolgere la loro attività solamente nei Comuni fino a 3.000 abitanti. Per affrontare tale carenza la circolare ricorda che i segretari in disponibilità possono essere nominati, anche attraverso il convenzionamento, in amministrazioni di fascia immediatamente inferiore a quella in cui sono iscritti.

Le convenzioni di segreteria 

La circolare ci dice inoltre che, in caso di scioglimento delle convenzioni. Il segretario conserva la titolarità nel Comune che ha effettuato la nomina fino a che rimane in carica il sindaco. E’ questa una conclusione sostanzialmente obbligata sulla base del dettato del Dlgs 267/2000, in particolare il riferimento va all’articolo 99, cioè la disposizione che stabilisce che la durata dell’incarico del segretario coincide con il mandato amministrativo del sindaco, fatta salva la ipotesi eccezionale – e che necessita di una adeguata motivazione – della revoca. Questa conclusione non è in alcun modo contraddetta dall’eventuale collocamento del comune in una fascia demografica inferiore rispetto a quella del segretario.

La circolare ribadisce esplicitamente altresì che le amministrazioni possono comunque dare corso al convenzionamento, senza essere limitate dal fatto che il segretario appartenga ad una fascia superiore. Infatti il Ccnl consente la sua utilizzazione in comuni di dimensione più ridotta. Rimane fermo che in questo caso si deve ridurre il trattamento economico, dando concreta applicazione alla possibilità di reformatio in peius, salvo che il segretario provenga dal collocamento in disponibilità.

La circolare, richiamandosi alla sentenza del Tar della Lombardia n. 2700/2014, chiarisce infine che non è necessario che le convenzioni di segreteria abbiano necessariamente un unico vicesegretario per tutti i comuni aderenti. E’ altrettanto legittimo avere più vicesegretari.

 

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