17/09/2020 – Segretario comunale: retribuzione di risultato

Segretario comunale: retribuzione di risultato
16 Set, 2020 by Redazione
 
 
Nella Delibera n. 46 del 18 giugno 2020 della Corte dei conti Emilia Romagna,un Sindaco ha formulato i seguenti quesiti inerenti il riconoscimento della retribuzione di risultato al Segretario, ossia:
– se l’Ente, in assenza di assegnazione di propri obiettivi specifici di cui all’art. 42 del Ccnl. dei Segretari, sia tenuto a rimborsare la quota parte della retribuzione di risultato riconosciuta al Segretario a seguito di esito del Sindaco del Comune capo-Convenzione;
– se per l’erogazione della retribuzione di risultato, in assenza di obiettivi specifici, sia sufficiente una relazione a consuntivo del Segretario contenente la descrizione delle attività svolte;
– se per obiettivi specifici si possano intendere la collaborazione agli Organi gestionali, la collaborazione e assistenza al processo di decisione dell’Organo politico, l’assistenza alla Giunta e Consiglio, l’organizzazione di incontri per il rispetto del “Piano Anticorruzione”, la predisposizione Delibera Peg, l’aggiornamento piani anticorruzione, la collaborazione nella predisposizione di regolamenti.
La Sezione, in risposta al primo quesito, con riferimento alla rimborsabilità pro-quota della retribuzione di risultato in assenza della preventiva assegnazione di obiettivi specifici, afferma che la retribuzione di risultato è correlata all’effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, degli obiettivi preventivamente determinati, unitamente all’utilizzo dei criteri e delle metodologie di cui al Dlgs. n. 268/1999 per la verifica e il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati. Quindi, è da escludere che il Segretario, al pari di quanto previsto per gli altri Dirigenti dell’Ente, abbia diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di aver svolto funzioni dirigenziali in assenza della dimostrazione, vagliata dal competente ufficio dell’Ente, dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi ad essa correlati. Infatti, l’indennità di risultato è una componente della retribuzione volta a remunerare la prestazione lavorativa in funzione dei risultati raggiunti. I criteri per la sua erogazione devono perciò essere determinati preventivamente, così come preventivamente devono essere fissati gli obiettivi, dal raggiungimento dei quali deriva inderogabilmente la corresponsione della retribuzione di risultato. In assenza di una reale predeterminazione degli obiettivi, che devono essere diversi e ulteriori da quelli riconducibili all’ordinaria attività dirigenziale, nonché a quelli genericamente riferibili ai compiti istituzionali dell’Ente, l’Amministrazione non può riconoscere e quindi erogare alcuna indennità di risultato, poiché in tal caso l’erogazione dell’emolumento sarebbe priva di titolo giustificativo. Relativamente agli altri quesiti formulati, la Sezione ha rilevato che una eventuale rendicontazione a consuntivo delle attività compiute dal Segretario sganciata dalla previa assegnazione di obiettivi specifici non è sufficiente ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato, perché il predetto emolumento pretende una valutazione ad opera del competente Ufficio circa la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi predeterminati dall’Ente. Infine, la Sezione ha chiarito che per obiettivi specifici sono da intendersi quelle finalità misurabili, nel se, nel quanto, nel quando e in quale modo, in connessione a parametri predeterminati, tali da giustificare l’erogazione di spesa corrente bilanciata dal recupero di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

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