tratto da lapostadelsindaco.it
Possibili in ogni momento, le verifiche sul possesso dei requisiti per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale
La Rivista del Sindaco 18/09/2020
Un Comune ha richiesto un parere all’Anac per avere chiarimenti circa la modalità di verifica del possesso dei requisiti generali di moralità (compresa la regolarità contributiva), riguardo l’affidamento di incarichi di patrocinio legale, poiché questi risultano servizi esclusi dall’integrale applicazione del Codice dei contratti pubblici. L’Anac si è quindi pronunciata con la delibera 303/2020, in primo luogo richiamando le linee guida dell’Anac stessa (n 12), che in ambito di affidamento dei servizi legali, specifica come il possesso dei requisiti di moralità da parte degli operatori economici (che concorrono a qualunque titolo al procedimento di appalti pubblici) risulta un principio di ordine pubblico fondamentale. Tale possesso trova applicazione anche negli affidamenti riguardanti i contratti in parte o del tutto esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, portando il soggetto che contratta con la pubblica amministrazione a provvedere all’esigenza di affidabilità.
Stando a quanto detto, anche se l’articolo 17, comma 1, lettera d), punto 1) del Dlgs 50/2016 può far presupporre che la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato possa venire esclusa all’applicazione integrale del codice dei contratti pubblici, essa resta in ogni caso soggetta al rispetto dei principi che l’articolo 4 ha stabilito. Se ne deduce che, se viene stabilito un elenco consultativo di avvocati per il conferimento di un singolo incarico professionale, i professionisti devono essere in possesso dei generali requisiti di moralità (compresa la regolarità contributiva) al momento della richiesta di iscrizione all’elenco, ed essere controllati al momento di ogni singolo affidamento.
L’Anac ha anche precisato che in virtù dell’essere contratti esclusi dall’integrale applicazione del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante non può richiedere gli stessi vincoli procedurali e lo stesso rigore formale presentato con l’articolo 80, Dlgs 50/2016. Allo stesso tempo, esercitando la propria discrezionalità, può verificare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti generali autocertificati dall’operatore economico che manifesta la volontà di iscriversi all’elenco.
Articolo di Massimo Chiappa
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