17/09/2020 – Dimissioni – assunzione presso altro ente – periodo di conservazione del posto durante il periodo di prova presso il nuovo ente

Dimissioni – assunzione presso altro ente – periodo di conservazione del posto durante il periodo di prova presso il nuovo ente
Un dipendente del nostro Comune in cat. C, che ha già superato il periodo di prova, ha vinto un concorso cat. D presso altro Comune e ha presentato le dimissioni. Nelle dimissioni (accettate con un preavviso inferiore a quanto previsto dall’art. 12 del CCNL 9.5.2006 ai sensi comma 5, con l’accordo delle parti) ha indicato come termine del servizio presso il nostro ente il 28/9 per iniziare presso il nuovo ente il 1/10, quindi con soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro. Vorremo il vostro parere sulla applicazione delle disposizioni relative all’art. 20, comma 10, del CCNL 21.5.2018 ovvero se il periodo di conservazione del posto durante il periodo di prova presso il nuovo ente del dipendente deve necessariamente essere concluso prima di procedere alla copertura del posto vacante.
a cura di Andrea Bufarale
 
Come ricordato, l’art. 20, comma 10, del CCNL Enti Locali 2016/2018 recita testualmente che “Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza”.
Partendo dalla lettura della previsione contrattuale, la risoluzione a quanto prospettato è però da rinvenirsi nei diversi orientamenti ARAN espressi sulla materia ed in particolare dall’esaustivo orientamento applicativo RAL_1754 che, seppur riferito al precedente contratto collettivo, è analogicamente assimilabile alla previsione attuale (in quanto pressoché identica) che prevede quanto segue:
In caso di dimissioni con conservazione del posto di lavoro per aver vinto un concorso presso altro Ente, il contratto con il precedente Ente viene ad estinguersi;
In caso di richiesta di reintegra l’Ente è obbligato a riassumere il lavoratore per il tramite della stipula di un nuovo contratto di lavoro con tutte le conseguenze del caso in materia di istituti contrattuali (ferie, congedi, permessi, ecc che maturano dal giorno della riassunzione);
il posto lasciato libero risulta “vacante” ma “non disponibile” per il periodo di durata della prova presso il nuovo Ente (come disciplinato dal tavolo tecnico di coordinamento giuridico del 25.7.1996 presso l’ARAN citato nell’orientamento di cui trattasi)
Sulla scorta di quanto detto, pertanto, la copertura del posto vacante lasciato dal dipendente assunto presso altro Ente, non potrà che avvenire al termine della durata del periodo di prova fermo restando la possibilità di sostituzione immediata prevedendo l’assunzione del nuovo dipendente con una figura del medesimo profilo professionale che risulti vacante nell’organigramma dell’Ente ma formalmente diversa dal posto lasciato “vacante ma non disponibile” dal dipendente dimissionario.

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