23/10/2020 – Il D.L. “agosto” convertito apre una corsia preferenziale per diventare segretario comunale

Il D.L. “agosto” convertito apre una corsia preferenziale per diventare segretario comunale
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
 
Le deroghe
L’art. 25-bis inserito al D.L. “agosto” in sede di conversione introduce alcune deroghe al D.P.R. n. 465/1997, in particolare all’art. 13, che regola l’accesso alla carriera, in tal modo legiferando su una materia sino ad oggi disciplinata da una fonte secondaria. In estrema sintesi, per l’accesso alla carriera di segretario comunale la normativa prevede il superamento di un concorso, che dà la possibilità di partecipare a un corso-concorso selettivo di formazione, della durata di sei mesi, cui segue un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Al termine del corso-concorso, il candidato, se è collocato utilmente in graduatoria, ottiene l’iscrizione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nella fascia iniziale della carriera (fascia C).
In sede di conversione del D.L. n. 104/2020, il Parlamento ha preso atto della persistente carenza di segretari comunali e provinciali, necessari a garantire l’adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, consentendo all’Albo nazionale di bandire “procedure selettive semplificate” di accesso alla carriera per il triennio 2020-2022.
Diverse le misure di semplificazione introdotte. La prima consiste nella possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso secondo quanto previsto dall’art. 247, commi 4 e 5, D.L. n. 34/2020, che ha semplificato le procedure concorsuali della Commissione RIPAM. In questo caso, la domanda di è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e registrarsi nella piattaforma attraverso lo SPID, tramite il quale sono effettuate anche le comunicazioni e rese disponibili data e luogo di svolgimento delle prove.
La seconda misura riguarda la prova preselettiva prevista dall’art. 13, comma 4, D.P.R. n. 465/1997, che deve essere svolta in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l’ausilio di strumenti informatici.
La terza consente lo svolgimento con modalità telematiche delle due prove scritte, anche nella medesima data e anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta. La prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonché management pubblico.
E siamo alla quarta misura, relativa alla prova orale, che deve riguardare “in ogni caso” almeno le materie di cui all’art. 13 D.P.R. n. 465/1997, comma 5, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere. Tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
Chiude la quinta misura, che offre la possibilità di articolare la commissione esaminatrice in sottocommissioni.
Le norme rimaste in vigore
Per tutto il resto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 13 più volte citato: l’abilitazione è rilasciata al termine del corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più Comuni; il concorso è bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal Cda in relazione alle esigenze; al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato maggiorato di una percentuale del 30%; al termine del corso si provvede alla verifica finale dell’apprendimento e alla conseguente predisposizione della graduatoria; l’inclusione nella graduatoria da’ diritto all’iscrizione all’albo nazionale nella fascia iniziale.
Restano altresì ferme le disposizioni di cui all’art. 16-terD.L. n. 162/2019, finalizzate al potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali. E’ qui stato previsto che il corso-concorso di formazione ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più Comuni.
Durante il corso viene effettuata una verifica volta ad accertare l’apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l’Albo nazionale. Nel biennio successivo alla prima nomina il segretario è tenuto, a pena di cancellazione dall’Albo, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali.
Una quota non superiore al 30% dei posti del concorso pubblico può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alla carriera dei segretari e abbiano un’anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
Il comma 9 consente, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e nei Comuni fino a 5.000 abitanti o fino a 10.000 nel caso abbiano stipulato convenzioni per l’ufficio di segreteria, qualora la procedura di nomina sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, su richiesta del Sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell’interno, per un periodo non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell’ente locale di appartenenza e consenso dell’interessato.
Il Sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare e il funzionario incaricato deve assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore.

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