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Interventi edilizi eseguiti in base a permesso di costruire annullato: la Plenaria traccia i presupposti e le condizioni della “fiscalizzazione” degli abusi
 
La previsione dell’art. 38 d. P.R. n. 380 del 2001 secondo cui l’autorità comunale può irrogare una sanzione pecuniaria in caso di permesso di costruire annullato, deve ritenersi fare riferimento esclusivamente alla sussistenza di vizi che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione. E’ questo il principio di diritto affermato dalla Plenaria, la quale, nell’ambito delle diverse opzioni interpretative solcate dalla giurisprudenza, ha preferito quella più aderente al dato testuale e sistematico della disciplina di riferimento, con la conseguenza che qualora i vizi del titolo a suo tempo rilasciato, che ne hanno provocato l’annullamento in sede giurisdizionale, siano relativi all’insanabile contrasto del titolo edilizio con le norme di programmazione e regolamentazione urbanistica, va esclusa l’applicabilità del regime di fiscalizzazione dell’abuso in ragione delle non rimovibilità del vizio.
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