tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Covid e circolazione: dopo la Sicilia, anche la Sardegna colpita dalla scure del T.a.r.
di Paola Cosmai – Dirigente Avvocato S.S.N.
I Giudici amministrativi riaffermano la competenza dello Stato nel limitare la libertà di circolazione all’interno del territorio nazionale e nell’esigere controlli sanitari di carattere preventivo sia pure in fase emergenziale allorquando le Regioni necessitino di arginare il fenomeno pandemico a livello locale in caso di anomala recrudescenza, come la Sardegna afflitta in periodo estivo da focolai estesi e portati alla ribalta delle cronache con effetti deleteri sulla sua vocazione turistica di elite.
L’ordinanza regionale
Dopo una lunga serie di richiami normativi e provvedimentali tesi a supportare la sua competenza ad esercitare il potere di ordinanza ed una sintetica panoramica sull’attuale stato dell’emergenza col dilagare di focolai di virus nel periodo estivo dopo un indice di contagio precedente prossimo allo zero così da giustificarne l’esistenza dei presupposti fattuali, il Presidente della Regione Sardegna con l’atto contingibile n. 43, lo scorso 11 settembre c.a., introduce misure deterrenti e di controllo invasive, ritenute esorbitanti dal Governo che, analogamente a quanto fatto per l’omologo provvedimento siciliano, l’ha poi impugnata innanzi al T.a.r.
Ben quindici le dettagliate prescrizioni contenute nell’ordinanza, che vanno dalle imposizioni in sede di sbarco, all’uso dei mezzi di strasporto, ad ulteriori limitazioni e obblighi di trattamento sanitario.
La principale, quella che impone a coloro che si imbarchino su linee aeree o marittime alla volta della Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, di registrarsi compilando il modulo allegato all’ordinanza medesima da inviare digitalmente tramite l’apposita sezione del sito regionale dedicato al “coronavirus” la cui copia con annessa ricevuta di trasmissione dovrà essere esibita insieme alla carta di identità al personale prima di salire a bordo per le dovute verifiche.
Detti viaggiatori, inoltre, dovranno sottoporsi al rilevamento della temperatura che, per partire, non dovrà superare i 37 gradi e mezzo e dovranno compilare una scheda riepilogativa dei loro contatti.
Dati che, trasmessi alla Regione, saranno dalla medesima conservati per 14 giorni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati sensibili per l’eventuale monitoraggio del caso, ove necessario.
Fermi i trasporti pubblici in essere e la loro frequenza per garantire la circolazione da e per la Sardegna, l’ordinanza ne impone la rimodulazione ove dovesse servire per ridurne l’affluenza contemporanea e, indi le occasioni di assembramento, tenuto conto del limite di occupazione dei mezzi fissato all’80% della loro capienza.
Pur confermando la possibilità di sbarco su mezzi privati, in tal caso il Presidente impone la registrazione individuale così come previsto nel caso di uso dei trasporti pubblici di cui innanzi nonché alla Direzione generale della protezione civile;
Inoltre, a decorrere dal 14 settembre 2020 e salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della regione, tutti i passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale, provenienti dall’estero e/o dal territorio nazionale, secondo l’ordinanza in esame, devono presentare, all’atto dell’imbarco, l’esito di un test – sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido – eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbiano dato esito negativo per covid-19. In via alternativa, essi passeggeri potranno, alternativamente, dimostrare, sempre all’atto dell’imbarco, di aver compilato on line apposita autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo, avendo cura di indicare obbligatoriamente:
a) il tipo di test effettuato e la data di esecuzione;
b) il nome della struttura (pubblica, privata o privata accreditata) presso la quale lo stesso test è stato effettuato. Solo in via transitoria, in mancanza, detti viaggiatori privi di autocertificazione potranno sbarcare egualmente purché accettino di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, a cura dell’azienda sanitaria locale di riferimento ovvero presso una struttura privata accreditata.
Permane, ovviamente, l’obbligo quarantena in caso di insorgenza di sintomi virali come prescritto dalle ordinanze governative in vigore.
Tali prescrizioni, tuttavia, in maniera singolare, quasi come se il virus selezionasse la tipologia di soggetti da infettare in base alla rispettiva attività lavorativa, è previsto che non si applichino a coloro che esercitano attività funzionali ad organi costituzionali, oltre che all’equipaggio dei mezzi di trasporto, a quello viaggiante su navi e aerei, per motivi di lavoro e salute ed in tutte le altre ipotesi previste all’art. 6, commi 6 e 7 del D.P.C.M. 7 agosto 2020, in coerenza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 1 del D.P.C.M. 7 settembre 2020.
Confermati, infine, gli obblighi di uso delle mascherine nei casi e con le eccezioni previste dalle disposizioni statali.
La nota esplicativa regionale
Allegata alla predetta ordinanza, la relativa nota esplicativa, prot. n. 10802 del 13 settembre 2020, Presidente Regione Sardegna, resa necessaria da molteplici richieste di chiarimenti.
Il Presidente, considerato che, dalle analisi epidemiologiche svolte per la ricostruzione delle catene di contagio, è emerso con chiarezza che la nuova diffusione virale è stata determinata in Sardegna dall’apertura dei flussi turistici, spiega di aver ritenuto indispensabile disporre filtri di ingresso idonei ad identificare anzitempo i vettori del virus per arginarlo tempestivamente che, a suo giudizio, non comprimono le libertà individuali di rango costituzionale ma si limitano a declinare le misure già introdotte dalle diverse ordinanze governative e dai protocolli sanitari in essere che, difatti, impediscono la circolazione di coloro che siano infetti anche se asintomatici.
La nota puntualizza, in particolar modo oltre a precisazioni di scarso rilievo, che il costo per gli accertamenti imposti ai passeggeri per la ricerca del virus sarà rimborsato dalla Regione autonoma della Sardegna dietro presentazione di regolare ricevuta, secondo termini e modalità già deliberati.
Il decreto del T.A.R. Cagliari
Sulla legittimità dell’ordinanza regionale si è espresso negativamente il T.a.r. cagliaritano che, almeno in sede monitoria, con decreto inaudita altera parte n. 344 del 17 settembre 2020, ha accolto le doglianze della Presidenza del Consiglio dei Ministri incentrate sulla violazione delle norme, anche di rango costituzionale, che regolano la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare, delle disposizioni che sono state dettate per l’emanazione dei provvedimenti emergenziali destinati a far fronte all’attuale situazione sanitaria e ai connessi rischi.
A tal proposito, il Presidente del Tribunale ha ritenuto che tali disposizioni assegnano la competenza ad adottare le misure di contenimento della pandemia de qua ai DD.PP.CC.MM., all’esito del procedimento dettato dall’art. 2, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, a sua volta poi parzialmente modificato con D.L. 30 luglio 2020, n. 83, limitando il potere di intervento delle Regioni (art. 3, comma 1, D.L. n. 19/2020) “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso” ma solo “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento“, nei limiti delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Reticolato che, argomenta il decreto, rispetta il principio di sussidiarietà abbracciato dalla Carta Costituzionale per la distribuzione verticale delle competenze tra le varie articolazioni, da esercitarsi in ossequio del canone, anch’esso fondamentale, della leale collaborazione.
Ciò premesso, poiché la specifica questione degli spostamenti fra regioni è già disciplinata espressamente dal D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, che, all’art. 1, comma 3, stabilisce che «a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree», consegue che le Regioni nella sedes materiae sono spogliate di competenza.
Di guisa che, conclude il Tribunale, l’ordinanza n. 43/2020 del Presidente della Regione Sardegna si profila illegittima nella parte in cui obbliga ad accertamenti sanitari preventivi o successivi con decorrenza dal 14 settembre 2020 a coloro che intendano accedere all’isola, in presenza di situazioni sopravvenute (dopo l’emanazione dell’ultimo D.P.C.M, in data 7 settembre 2020) di tale urgenza da dover giustificare un intervento che risulta limitativo della circolazione delle persone fra le regioni non D.P.C.M. ed in presenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza tali da renderle proporzionate ed adeguate allo scopo, nel caso di specie, di contenimento della pandemia. Caratteristiche che, secondo il decreto monitorio risultano assenti nel contesto in esame anche tenuto conto dell’approssimarsi della chiusura della stagione turistica estiva individuata dall’ordinanza sarda come la causa della recrudescenza del virus e dall’assenza di prova dell’incapacità del sistema sanitario regionale di fronteggiare le richieste di trattamento ove maggiori.
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