20/11/2020 – La progressione economica acquisita dal dipendente a termine non può essere cancellata in caso di stabilizzazione

La progressione economica del dipendente a temine deve essere riconosciuta dall’ente in caso di stabilizzazione. Sono queste le indicazioni confermate dalla Cassazione (sentenza n. 24201/2020) che ha riconosciuto le differenze retributive reclamate da un precario stabilizzato che si è visto negare, in fase di passaggio a tempo indeterminato, la progressione economica acquisita in precedenza.

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 16 luglio 2020) 2 novembre 2020, n. 24201

Art. 1, comma 519L. 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.) (1)

Art. 6D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (G.U. 9 ottobre 2001, n. 235)

 (1) 

L. 27/12/2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

1.519. Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 

 (2)

D.Lgs. 06/09/2001, n. 368
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235.
 

Art. 6. Principio di non discriminazione (

In vigore dal 25 giugno 2015

[1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. ]

ALLEGATO:

 

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