01/11/2020 – Titolo Il Consiglio di Stato si esprime sull’applicabilità della disciplina relativa al requisito dell’altezza minima di 165 cm per l’assunzione di Vigili del fuoco a seguito di concorso straordinario.

La questione oggetto della controversia è l’applicabilità della disciplina relativa al requisito dell’altezza minima di 165 cm per l’assunzione di Vigili del fuoco, a seguito di concorso straordinario previsto dalla l. n. 205 del 2017, attingendo dalla graduatoria risultante dal bando del concorso ordinario del 2008, previo accertamento della sussistenza del mantenimento all’idoneità psico-fisica.

La Sezione ha chiarito che la nuova procedura di assunzione straordinaria, prevista dall’art. 6-bis, comma 1, d.l. n. 113 del 2006, aggiunto dalla legge di conversione n. 160 del 2016 -– e lo stesso può dirsi per la procedura di assunzione straordinaria di cui all’art. 1, comma 389, della l. n. 145 del 2018 – ha attinto alla graduatoria degli idonei non vincitori del precedente concorso, tra i quali figura l’odierna parte appellata, che però doveva e deve essere valutata, quanto alla verifica dei requisiti di idoneità, con riferimento ai parametri nel frattempo sopravvenuti e, in particolare, con quelli dettati dalla nuova disciplina di cui alla l. n. 2 del 2015 quanto ai limiti di altezza, immediatamente applicabili (Cons. St., sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 855), venendo altrimenti ad essere frustrata la ratio posta a base della procedura straordinaria di stabilizzazione, ratio che risiede nella necessità di assicurare, in via eccezionale, la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, mediante la stabilizzazione di soggetti collocati utilmente nelle graduatorie di precedenti procedure, alla luce, però, dei nuovi parametri fisici contemplati dalla l. n. 2 del 2015 e delle successiva norme regolamentari applicative.

In altri termini, non si è in presenza di un mero scorrimento di una graduatoria concorsuale, in relazione alla quale nulla quaestio, evidentemente, rispetto alla necessità di dover prendere a riferimento la situazione normativa “cristallizzata” alla data del relativo bando; bensì di una procedura di assunzione “straordinaria” (tale è la qualificazione attribuita dal legislatore) per la quale il legislatore ha deciso di “ricorrere” e far “scorrere” la graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’Interno n. 5140 del 6 novembre 2008, tuttora in corso di validità.

È, dunque, lo stesso legislatore ad avere parificato la nuova procedura di assunzione straordinaria prevista dalla l. n. 205 del 2017 ad una vera e propria procedura concorsuale: come tale diversa e nuova rispetto a quella del 2008, la cui graduatoria viene, sì, all’uopo utilizzata, ma non come si trattasse di un suo fisiologico scorrimento soggetto agli ordinari modi della provvista di personale delle Amministrazioni dello stesso, bensì per effetto di una espressa ed autonoma determinazione del legislatore, che – avendone esso solo il potere – sottrae siffatto utilizzo alle regole generali valevoli in materia e configura una procedura di assunzione assolutamente “straordinaria, eccezionale e derogatoria”.

Per effetto di tale intervento legislativo, non è più possibile ravvisare un continuum tra bando originario del 2007, relativa graduatoria approvata nel 2008 e assunzioni da effettuare nel 2018 attingendo alla graduatoria medesima, in quanto l’art. 1, comma 288, l. n. 205 del 2017 rappresenta una inequivocabile cesura, comportante una precisa novazione giuridica, nel senso di costituire il momento genetico di una nuova procedura, equiparata ad una procedura concorsuale, di cui è la norma medesima ad assolvere, dunque, la funzione di “bando”.

Corollario obbligato di tale premessa è che è alla data di questo “bando” sui generis (cioè alla data di entrata in vigore della norma) che va riferito il possesso dei requisiti di idoneità richiesti e che si verifica quella “cristallizzazione” degli stessi, ai fini della così disposta assunzione straordinaria, esattamente rivendicata in linea di principio dalla difesa del Ministero.

Ed è allora senza dubbio “dirimente” che alla data di avvio della procedura di assunzione straordinaria conseguente alla previsione di cui all’art. 1, comma 288, l. n. 205 del 2017, non solo il d.P.R. n. 207 del 2015 fosse già pienamente efficace, ma lo fosse anche la direttiva tecnica applicativa, approvata dal Ministero dell’Interno l’11 marzo 2016.

Quest’ultimo era, pertanto, il quadro normativo vigente al momento dell’espletamento della procedura de qua e alla stregua del quale doveva essere effettuato l’accertamento del possesso dei prescritti requisiti psico-fisici ed attitudinali da parte della Commissione medica appositamente nominata anch’essa dopo l’approvazione dei suddetti DPR e Direttiva tecnica; mentre nessuna ultrattività poteva essere attribuita alle precedenti disposizioni, ormai definitivamente sostituite da queste nuove fonti normative e regolamentari.

In definitiva, non si è, affatto, in presenza di uno ius superveniens, bensì di uno ius già vigente al momento dell’attivazione della procedura straordinaria de qua e, dunque, proprio in ossequio al principio tempus regit actum, deve trovare applicazione nei confronti dei soggetti risultati idonei nella graduatoria “storica” tenuta in considerazione dal legislatore e collocati in posizione utile per fruire dell’assunzione straordinaria varata dallo stesso conditor legis.

La conclusione alla quale è pervenuta la Sezione non comporta disparità di trattamento, rispondendo l’immediata applicabilità della l. n. 2 del 2015, quanto ai limiti di altezza, a “una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata” proprio al fine di ‘non creare disparità di trattamento ingiustificate tra concorrenti appartenenti alla medesima classe di soggetti, disparità che – peraltro – rinverrebbero la propria causa nella mera scissione temporale voluta dalla stessa legge per l’entrata in vigore delle nuove previsioni’.

È stato ulteriormente osservato dalla Sezione (17 febbraio 2020, n. 1199) che la soluzione fatta propria dal richiamato indirizzo giurisprudenziale è assolutamente conforme ai princìpi che regolano l’individuazione, sul piano diacronico, del paradigma normativo del provvedimento amministrativo.

Come recentemente ricordato da questa Sezione nella sentenza n. 8348 del 6 dicembre 2019, il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che la legittimità degli atti del procedimento deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui l’atto terminale, ovvero l’atto che conclude una autonoma fase del procedimento, è stato adottato”.

Nel caso in esame, la l. n. 205 del 2017 ha facoltizzato l’amministrazione al reclutamento di nuovo personale attingendo a precedenti graduatorie concorsuali nell’ambito di una nuova ed autonoma procedura di assunzione, con l’unico effetto giuridico della utilizzabilità delle ridette graduatorie ma senza che ciò abbia comportato una reviviscenza delle fasi ormai concluse della precedente procedura concorsuale (con particolare riferimento alla portata precettiva del relativo bando di concorso).

È pertanto evidente l’autonomia della procedura in cui si inserisce il reclutamento dell’odierna appellata rispetto alla procedura che aveva condotto alla formazione della graduatoria utilizzata per tale reclutamento.

Da quanto sopra esposto consegue la reiezione dell’impugnazione, atteso che parte appellata risulta senz’altro in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente al momento dell’indizione della procedura straordinaria di assunzione, tra i quali non rientra più quella dell’altezza minima.

ALLEGATO – Sentenza Consiglio di Stato

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