26/05/2020 – L’AGCOM sanziona il Comune di Terni per avere violato il silenzio elettorale

L’AGCOM sanziona il Comune di Terni per avere violato il silenzio elettorale
 Santo Fabiano Affari generali 
 
L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, meglio nota come AGICOM, con una decisione dello scorso 13 maggio, ha sanzionato il Comune di Terni per avere violato la disciplina in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie. I fatti risalgono all’inizio di quest’anno, periodo che avrebbe visto la Regione Umbria impegnata sia, come tutti, sul fronte delle elezioni referendarie, sia su quello delle elezioni suppletive per il seggio del Senato.
Come sappiamo, con un DPR del 5 marzo il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari è stato sospeso a causa dell’emergenza COVID, mentre le elezioni per la sostituzione al Senato di Donatella Tesei, oggi presidente della Regione Umbria, si sono regolarmente tenute lo scorso 8 marzo.
Ebbene, durante quel periodo, precisamente nel mese di febbraio, il Comitato regionale per le comunicazioni, di cui è dotata la Regione Umbria, ha ricevuto un esposto nel quale il Comune di Terni è stato accusato di avere violato il silenzio elettorale, per avere pubblicato sul proprio sito istituzionale due specifiche informazioni: una relativa alla ristrutturazione di una piazza attigua a Palazzo Spada e l’altra riguardante i risultati di un progetto finalizzato alla sicurezza della città effettuato in collaborazione con la Prefettura e la Questura.
Sorprende il fatto che in entrambi i casi non sono riportati i nomi di amministratori, né la loro appartenenza politica, né si fa cenno a iniziative di tipo parlamentare che avrebbero potuto essere ricollegate a qualche candidato. Tuttavia, sulla base delle informazioni acquisite, l’AGCOM e a seguito dell’istruttoria del Comitato regionale, a cui peraltro il Comune non ha mai dato alcun riscontro, ha ritenuto che tali comunicazioni potevano essere intese come una indebita interferenza nella campagna elettorale e non come comunicazione di tipo istituzionale, nonostante che gli argomenti utilizzati fossero limitati all’interesse del territorio comunale e in quel periodo non si celebrassero elezioni amministrative.
La decisione non comporterà sanzioni particolarmente gravose, ma soltanto la pubblicazione sul sito dell’ente, per la durata di quindici giorni, un messaggio che informi della violazione contestata richiamando quali notizie avrebbero violato la normativa che disciplina l’informazione durante la campagna elettorale (legge 28/2000).
Rimane la preoccupazione per avere interpretato la pubblicazione di notizie locali come lesive della parità di condizioni in campagna elettorale, anche nel caso in cui le consultazioni riguardino il Senato della Repubblica, ritenendo che avrebbero potuto interferire sulla serenità di giudizio degli elettori.. Vista la frequenza delle consultazioni elettorali, locali, nazionali, europee e referendaria, si corre il rischio di generare incertezza sui limiti della comunicazione istituzionale.
sf

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