tratto da Il Sole 24 Ore - 25 Maggio 2020
L’incrocio di regole complica i calendari dell’accertamento 
di Pasquale Mirto
Il Sole 24 Ore – 25 Maggio 2020
 
Ma quando potranno riprendere i Comuni a notificare gli atti di accertamento tributari: il 1° giugno o il 1° settembre? Il dubbio deriva dal fatto che non è certo se la sospensione dell’ attività di accertamento è prevista solo dall’ articolo 67 o anche dall’ articolo 68 del decreto legge 18/2020, quello passato sotto il nome di «Cura Italia». Le differenze sono notevoli, e sono su più fronti. L’ articolo 67, comma 1, prevede la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento, dall’ 8 marzo al 31 maggio, per tutti gli enti impositori, e non la sospensione delle attività di verifica. Il comma 4 prevede poi che ai termini di prescrizione e di decadenza si applichi anche l’ articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 159 del 2015, norma questa che dispone la proroga del termine di decadenza per un periodo di tempo pari a quello della sospensione, e quindi per 85 giorni. Peraltro la norma dispone una proroga generalizzata di tutti i termini di decadenza, e non solo di quello relativo all’ anno d’ imposta oggetto di sospensione.
In altri termini, la norma serve a non comprimere quel termine di cinque anni riconosciuto dal legislatore per la notifica degli atti di accertamento. E la sospensione influisce ovviamente con riferimento a tutti gli anni “accertabili” nel periodo di sospensione, quindi gli anni 2015-2019. Questa lettura, peraltro, è stata confermata anche dall’ agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/2020. Di conseguenza, ad esempio, il termine di accertamento Imu relativo al 2015 non scadrebbe il 31 dicembre 2020, ma il 26 marzo 2021. L’ articolo 68 invece si occupa della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’ agente della riscossione, sempre per il periodo 8 marzo – 31 maggio. Il comma 2 dell’ articolo rende applicabili gli stessi termini anche agli accertamenti esecutivi.
Qui il dubbio è se la norma si riferisca ai soli atti emessi, o anche a quelli che si sarebbero potuti emettere nel periodo di sospensione. E il dubbio è ancor più accentuato dal fatto che l’ articolo 68 richiama l’ articolo 12 del Dlgs n. 159/2015, ma questa volta nella sua interezza. Quindi anche il comma 2, il quale dispone, con riferimento ai termini di decadenza che scadono nell’ anno in cui è disposta la sospensione, una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Quindi, con riferimento all’ Imu 2015, fino al 31 dicembre del 2022. È evidente che l’ articolo 68, nel richiamare l’ articolo 12 del Dlgs 159/2015, si riferisce anche agli atti da emettere, e non solo a quelli emessi. Ovviamente, anche utilizzando il solo articolo 68, in forza del comma 1 dell’ articolo 12 citato prima, anche le annualità 2016-2019 avrebbero una proroga di 85 giorni.
Elencati i termini del problema, occorre ora verificare le disposizioni dell’ ultimo arrivato, cioè il decreto legge 34/2020 (il cosiddetto «decreto Rilancio»). L’ articolo 157 prevede che gli atti in decadenza al 31 dicembre 2020 siano emessi nel corso di quest’ anno, ma notificati nel corso del 2021. Si è già segnalato che la norma, all’ epoca in cui circolava in bozza, era inapplicabile, perché come detto sopra a tutte le annualità si applica quantomeno la proroga di 85 giorni, e quindi non vi sarebbe alcun atto in decadenza quest’ anno. Nella versione pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» si è posto rimedio, perché è specificato che i termini di decadenza «sono calcolati senza tener conto del periodo di sospensione» previsto dall’ articolo 67.
Quindi, ritenendo applicabile all’ attività accertativa comunale l’ articolo 67, i Comuni possono riprendere a notificare atti di accertamento già dal 1° giugno, ma solo con riferimento alle annualità 2016-2019, mentre l’ anno 2015 dovrà essere emesso quest’ anno, ma notificato l’ anno prossimo. Se si considera applicabile, invece, l’ articolo 68, occorre fare i conti con l’ articolo 154 del decreto legge n. 34/2020, il quale differisce i termini previsti nell’ articolo 68 al 31 agosto 2020. Cosicché i Comuni potrebbero notificare solo dal 1° settembre. Considerata la precisazione inserita nell’ articolo 157, pare preferibile ritenere che gli accertamenti comunali siano soggetti alla sospensione dell’ articolo 67. Ma è evidente che queste problematiche non possono essere lasciate a disquisizioni interpretative, ma richiedono un chiarimento per via normativa.

Nessun tag inserito.

Torna in alto