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TFS Dipendenti Pubblici: la Cassazione delibera su indennità di premio di servizio
lentepubblica.it • 30 Aprile 2020
 
 
La Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento con una recente pronuncia giuridica.

TFS Dipendenti Pubblici: la Cassazione si è pronunciata in merito al calcolo dell’indennità di premio di servizio.
Le pronunce giuridiche rappresentano un’interessante quadro di riferimento per tutto il Pubblico Impiego.
La questione riguardava il calcolo dell’indennità di premio di servizio nei confronti di un funzionario del Comune di Napoli che al momento della cessazione dal servizio e dell’andata in pensione si trovava, ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs 165/2001, inquadrato temporaneamente come funzionario direttivo con il relativo trattamento economico.
Ecco cosa è stato deciso dalla Corte di Cassazione.
TFS Dipendenti Pubblici e Cassazione: indennità di premio di servizio
Im buona sostanza il pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori per l’affidamento temporaneo di un incarico dirigenziale di reggenza ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs 165/2001 non ha diritto al computo nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita l’incremento dello stipendio conseguito in funzione della qualifica temporaneamente rivestita.
In tali casi le voci retributive da considerare quale base di calcolo dell’indennità di buonuscita restano quelle relative alla qualifica di appartenenza e non già quelle rapportate all’esercizio temporaneo delle mansioni superiori.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 5555 del 20 Febbraio 2020.
La stessa Corte, ribadendo l’orientamento già espresso in passato dalla stessa Corte con una decisione a Sezioni Unite (Cass. Civ. 10413/2014), chiarisce in pratica che il regime di calcolo è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all’esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente.
In conclusione lo stipendio tabellare non può che essere quello della qualifica di appartenenza. Altrimenti, si realizzerebbe l’effetto di un sostanziale aggiramento del disposto dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
Nello specifico nella parte in cui esclude che il dipendente pubblico possa acquisire il superiore inquadramento per effetto del solo svolgimento delle mansioni.

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