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Accordo quadro da aggiudicarsi su ribasso medio. E’ legittimo che la verifica di anomalia esamini i singoli ribassi percentuali offerti!
Tar Veneto, Sez. I, 07/ 07/ 2020, n.575.
Scritto da Roberto Donati 7 Luglio 2020
 
Procedura negoziata per l’affidamento, tramite accordo quadro con un unico operatore, del servizio di lavaggio, igienizzazione e manutenzione di indumenti da lavoro. La lettera di invito precisava che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta al prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dell’operatore economico che avesse offerto il ribasso medio più altoderivato dalla media dei ribassi praticati dall’offerente sull’elenco delle voci di costo previste nel modulo dell’offerta economica.
La migliore offerta presenta un ribasso medio del 55,44% che però, paradossalmente, in termini assoluti è risultato corrispondere al prezzo più alto tra tutti quelli presentati  (avendo indicato nella propria offerta un ribasso del 99% per 15 voci corrispondenti ad altrettanti capi di abbigliamento, e un ribasso dell’1% per 12 voci).
La seconda classificata, pur presentando un ribasso percentuale medio del 29,17%, in termini assoluti  esprime il prezzo più basso.
A seguito della verifica di anomalia la stazione appaltante esclude la migliore offerta a causa dell’impossibilità di giustificare 15 voci di costo per le quali è stato offerto un ribasso del 99%, e della non convenienza in assoluto del prezzo offerto tenendo conto delle voci per le quali è stato offerto lo sconto dell’1% .
L’impresa invece sostiene che non è possibile giustificare le singole voci di ribasso al 99% in quanto il servizio oggetto di affidamento è da intendersi in maniera unitaria e pertanto i singoli costi fissi sono giustificabili solamente nel loro complesso.
Essa ricorre al Tar avverso l’esclusione e Tar Veneto, Sez. I, 07/ 07/ 2020, n.575, respinge il ricorso con le seguenti motivazioni:
2. Un accordo quadro come quello in esame, è un contratto normativo, da cui discende l’unico obbligo, nel caso in cui l’Amministrazione si determini di volta in volta a contrarre, di applicare alla serie di futuri contratti di lavaggio, igienizzazione e manutenzione degli indumenti da lavoro, le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro. Dall’accordo quadro non discendono invece obblighi esecutivi e neppure obblighi a contrarre.
Trattandosi di un contratto a consumo, in cui il quantitativo e la tipologia delle prestazioni richieste è soggetto a fluttuazioni non prevedibili, si pone il problema di quale sia il corretto modo di svolgere le verifica di congruità dell’offerta.
La giurisprudenza che si è occupata di un caso analogo (cfr. Tar Puglia, Sez. II, 22 agosto 2017, n. 932) ha affermato un principio che vale anche nel caso in esame, osservando che nell’ipotesi di un accordo-quadro basato su di un’offerta ad unico ribasso non è corretto sia tecnicamente che giuridicamente valutare la congruità dell’offerta con riferimento ai criteri cristallizzati per l’appalto “classico” poiché nell’accordo quadro non vi è alcuna certezza in ordine alla quantità di prodotti e lavori che nel tempo dovranno essere acquisiti.
Pertanto, in mancanza di appositi indicatori previsti dalla lex specialis da utilizzare per l’analisi dell’anomalia preordinati a pesare, in funzione dell’importanza, le diverse voci di prezzo, deve ritenersi corretta l’impostazione della stazione appaltante che ritiene che la verifica della congruità dell’offerta debba essere svolta tenendo conto dell’analisi e del raffronto di tutti gli elementi essenziali della stessa, tra i quali i singoli ribassi percentuali offerti per i servizi previsti dal listino dell’accordo quadro valutando, oltre che il ribasso medio finale offerto, anche l’autonoma sostenibilità di ciascuno di essi.
Il Tar, inoltre, si sofferma sulla necessità di interpretare il bando di gara pubblica secondo il principio di buona fede di cui all’art. 1366 cod. civ., il quale impone alle parti di agire con correttezza e lealtà, preservando il ragionevole affidamento sul significato da attribuire alle formule usate salvaguardando l’interesse della controparte contrattuale.
In quest’ottica non sussistono ragioni per escludere che, nello svolgimento della procedura di gara, anche le parti private, concorrenti nella gara, siano obbligate all’osservanza, secondo la migliore diligenza, dei doveri di correttezza e lealtà propri di questa fase.
Alla luce del principio di buona fede deve pertanto ritenersi contraria alla lex specialis l’offerta che, pur formalmente conforme alle regole della gara, utilizzi in modo distorto le formule matematiche predisposte per l’attribuzione dei punteggi in modo tale da conseguire la migliore collocazione nella graduatoria, ottenendo tuttavia un risultato opposto a quello perseguito dal criterio di aggiudicazione previsto, che è quanto è avvenuto nel caso di specie in cui la ricorrente, ponderando artificiosamente i singoli elementi dell’offerta, ha ottenuto il punteggio maggiore collocandosi apparentemente al primo posto, nonostante abbia presentato l’offerta peggiore in termini assoluti rispetto al criterio di aggiudicazione del massimo ribasso.
Il ricorso viene respinto.

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