tratto da lentepubblica.it
Contabilità degli Enti Locali: le novità del Decreto Semplificazioni
lentepubblica.it • 8 Luglio 2020
Per far fronte agli effetti della situazione straordinaria di emergenza sanitaria sono confermate nel testo varie proroghe e sospensioni contabili.
Contabilità degli Enti Locali: all’interno del Decreto Semplificazioni una parte è dedicata anche ad alcune proroghe e sospensioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Il nuovo testo infatti dedica un suo capitolo sull’argomento, volto a semplificare la vita degli Enti Locali nella gestione dell’emergenza da Covid-19.
Contabilità degli Enti Locali: le novità del Decreto Semplificazioni
Sono diversi i termini prorogati. A modificare i termini è l’art.14-bis.
In primo luogo si rinvia al 30 settembre il termine assegnato al consiglio dell’ente locale per deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Questo poiché molte amministrazioni possono avere incontrato diverse difficoltà a predisporre il piano di riequilibrio.
Inoltre sono rimessi in termini i Comuni i cui novanta giorni sono scaduti alla data del 30 giugno.
Ci sono anche modifiche importanti al d.lgs 2000, n.267, il cosiddetto TUEL (Testo Unico degli Enti Locali).
Si modificano anche alcune regole relative al dissesto: sospeso fino al 30 giugno 2021 la sanzione nel caso di
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mancata presentazione del piano nei termini
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diniego dell’approvazione del piano accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
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e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano o del riequilibrio finanziario al termine del periodo.
Questo però a condizione che l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
Un nuovo comma in aggiunta al TUEL e due abrogati
E si aggiunge anche un nuovo comma. Nello specifico, citando il testo:
Dopo il comma 7-ter, articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:“7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all’accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall’ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all’efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall’ente locale.”.
Inoltre sono abrogati il comma 850 è abrogato e il comma 889, ultimo periodo, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Si tratta dell’avvio delle procedure per la dichiarazione del dissesto: si cancella la previsione di questo avvio in caso di un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato se sussiste già accertato e grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario.
Il Presidente Conte si é infine impegnato con i Sindaci a stanziare ulteriori 3 miliardi di euro nel mese di luglio, ai quali andranno sommati gli effetti del Decreto Semplificazioni.
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