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Procedura di infrazione contro l’Italia sugli Sportelli Unici: mancano semplificazione, accessibilità e requisiti minimi
di Michele Deodati – Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
 
La procedura di infrazione sugli Sportelli unici: le contromosse dell’Italia
A distanza di un anno dall’avvio della procedura di infrazione sugli Sportelli unici ai danni dell’Italia da parte della Commissione europea (n. 2018/2374), il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha messo in moto le azioni per fornire una risposta alla Commissione. In contestazione è la violazione della direttiva n. 2006/123/CE, recepita con il D.Lgs. n. 59/2010, relativa ai servizi nel mercato interno, della direttiva n. 2005/36/CE, recepita con il D.Lgs. n.206/2007 e ss.mm., relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e, infine, del Regolamento (UE) n. 910/2014, c.d. Regolamento EIDAS, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
L’occasione è senz’altro utile per fare il punto sullo stato dell’arte degli Sportelli Unici in Italia, evidenziando il permanere di alcune criticità non ancora superate, affinché gli stessi costituiscano effettivamente veri e propri interlocutori istituzionali unici dal punto di vista del prestatore di servizi. Lo scopo è fare in modo che il prestatore non abbia bisogno di contattare più autorità o enti competenti per raccogliere tutte le informazioni necessarie (…) relative alla sua attività, come si legge nel Manuale per l’attuazione della direttiva servizi, a cura della Direzione generale del Mercato interno e dei servizi della Commissione europea.
Le tante indagini che nel corso degli anni hanno affrontato il percorso evolutivo degli Sportelli unici, hanno da sempre evidenziato un panorama a macchia di leopardo, con molte realtà in grado di fornire servizi efficienti, e altre ancora al palo. Oggi, rispetto al passato, sul fronte dell’informatizzazione dei servizi sono stati fatti grandi passi avanti, anche se permangono molte difficoltà legate alla complessità degli apparati amministrativi e delle procedure, oltre alla scarsa accessibilità dei sistemi.
Il quadro normativo in tema di SUAP
La regolamentazione degli Sportello unici ha mosso i primi passi nel lontano 1998, con il varo del D.P.R. 447/1998, attuativo della legge Bassanini 1 (L. n. 59/1997). Dopo un inizio un po’ in sordina, il SUAP ha conosciuto un’occasione di rilancio con la L. n. 112/2008, da cui il D.P.R. n. 160/2010, che ha garantito un futuro all’istituto inaugurando lo Sportello unico in forma digitale. Il SUAP costituisce l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti e gli adempimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, oltre a quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 59/2010 (di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le citate attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto. Il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Ai sensi dell’art. 4D.P.R. n. 160/2010, il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le comunicazioni all’interessato sono trasmesse esclusivamente dal SUAP, mentre gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.
Forme organizzative
Quanto alle forme di organizzazione, sono tre le casistiche che si incontrano nel panorama istituzionale italiano: il SUAP a livello di singolo comune, il SUAP in forma associata (convenzione o in Unione di Comuni), il SUAP in convenzione o delega alla Camera di commercio, mediante l’utilizzo del Portale “Impresainungiorno”.
Le modalità di funzionamento e le prestazioni dei diversi sistemi cambiano, ma la Commissione Europea richiede giustamente che venga garantito un set minimo di informazioni e servizi messi a disposizione degli utenti. Rispetto al passato, il panorama istituzionale è dunque tripartito: chi fa da solo, chi si unisce o si convenziona alla ricerca di economie di scala, chi delega alla Camera di commercio. Dunque, se riprendiamo la metafora del leopardo, col tempo le macchie sono diventate sempre meno e sempre più grandi, nel senso che il contesto istituzionale appare sempre frammentato e discontinuo, ma attorno alle tre modalità sopra descritte.
Le principali criticità evidenziate dalla Commissione Europea
Ma veniamo ai contenuti della procedura d’infrazione. Secondo la direttiva europea sulle qualifiche professionali, gli sportelli devono fornire in modo chiaro, univoco e facilmente accessibili on line da parte di prestatori e ai destinatari, tutte le informazioni costantemente aggiornate relative a:
– requisiti applicabili;
– dati necessari per entrare in contatto con le autorità competenti;
– mezzi e condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;
– mezzi di ricorso esistenti in genere;
– dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
La Commissione ha rilevato come spesso queste informazioni non siano aggiornate e risultino difficilmente accessibili, soprattutto nel caso si utilizzi la modalità del reindirizzamento ad altro sito web. In tali casi, l’inserimento di link che rendono necessaria un’ulteriore ricerca delle pagine web contenenti le informazioni pertinenti, costituisce un doppio passaggio che rende le informazioni non facilmente accessibili attraverso lo sportello unico.
Oltre alle norme nazionali e regionali, esistono spesso anche norme comunali che condizionano l’avvio di un’attività. il SUAP ha il dovere di mettere tali informazioni a disposizione dell’utenza da remoto e in modo costantemente aggiornato.
Altro punto dolente riscontrato a livello europeo, la necessità, prevista da molti siti comunali, di registrarsi per poter ottenere le informazioni richieste. Anche questo passaggio, laddove previsto, dovrà essere eliminato.
Da migliorare anche il rapporto con gli altri enti ed autorità competenti al rilascio di atti di assenso, i c.d. enti terzi. Attraverso il SUAP occorre garantire:
– che gli utenti possano agevolmente individuare le autorità competenti responsabili del riconoscimento delle qualifiche professionali;
– la disponibilità delle informazioni sulle autorità competenti responsabili delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali applicabili a tutte le professioni regolamentate in Italia;
– che tutti i link che collegano lo sportello unico ai siti web delle autorità competenti funzionino correttamente.
Affinché il SUAP possa svolgere il proprio ruolo di unico punto d’accesso del flusso documentale in entrata e in uscita da e per le amministrazioni pubbliche, occorre che il processo sia interamente informatizzato, mentre ancora si scontano iter frammentati e operazioni ispirate al modello analogico.
L’accesso ai SUAP va garantito anche agli utenti transfrontalieri di altri Stati membri. Con riferimento all’accesso alle procedure, occorre garantire, nel rispetto dell’art. 7, paragrafo 1 e 3 della direttiva servizi e dell’art. 6, par. 1 del Regolamento eIDAS, l’utilizzo di strumenti di identificazione elettronica compresi nell’elenco pubblicato a norma dell’art. 6, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (cd. Regolamento Eidas). I Comuni devono dunque implementare il collegamento al nodo eIDAS per l’accesso alle procedure, così come è già recentemente avvenuto per i Comuni che utilizzano il portale “Impresainungiorno”. Gli altri Comuni dovranno verificare le procedure tecniche e amministrative necessarie ad attivare il sistema di autenticazione eIDAS rese disponibili dall’Agenzia per l’Italia Digitale nel portale di cui al seguente link https://www.eid.gov.it/home?lang=it, tenendo presente che l’accesso mediante credenziali SPID è stato riconosciuto a livello europeo come sistema valido per accedere ai servizi della PA nell’Unione europea.
Procedura di infrazione n. 2018/2374

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