24/01/2020 – Revisione straordinaria

Revisione straordinaria
Domanda
Sono stato da poco trasferito all’Ufficio elettorale e non ho una formazione specifica. Dovendo occuparmi delle revisioni elettorali, non ho ben chiari gli adempimenti e le tempistiche delle revisioni straordinarie che sarà necessario effettuare in occasione delle elezioni del 2020.
 
Risposta
La revisione “straordinaria” è analoga alla revisione dinamica “ordinaria”, ma si caratterizza per il fatto che deve essere attuata in occasione di elezioni, in prossimità della data di votazione e per la precisione: non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, per quanto riguarda le cancellazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell’art. 32 del D.P.R. 223/1967 – perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale ed emigrazione – nonché per le variazioni per trasferimento di residenza o di abitazione nella circoscrizione di altra sezione; non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le iscrizioni previste al n. 5 del medesimo articolo, ovvero acquisto e riacquisto del diritto elettorale; non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per la cancellazioni per morte e ripristino della posizione anagrafica precedente, come previsto dall’art. 5, comma 5-bis, del D.L. n. 5/2012.
La prima tornata dovrà effettuarsi, di norma, otto giorni prima della data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, salvo diversa previsione contenuta nelle circolari ministeriali emanate ad hoc, mentre la seconda tornata va attuata entro il giorno in cui viene pubblicato il manifesto stesso.
I Comuni non interessati alle elezioni effettueranno la revisione dinamica straordinaria solo se direttamente attivati da uno dei Comuni ove si svolgeranno le consultazioni stesse; in tal caso potranno procedere alle operazioni di revisione in oggetto limitatamente a quelle di cancellazione e di iscrizione di elettori per trasferimento della residenza, nei termini previsti, anche per consentire la presentazione di eventuali candidature in occasione delle elezioni. Nell’ipotesi di elezioni amministrative devono essere revisionate, se del caso, le liste elettorali aggiunte relative agli elettori trasferitisi nelle Province di Trento e di Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta, senza aver maturato i requisiti residenziali, oltre a quelle dei cittadini appartenenti all’Unione Europea residenti nel Comune.
Segnaliamo inoltre due casistiche che potrebbero verificarsi in prossimità delle elezioni, per le quali sarà necessario intervenire assumendo dei provvedimenti al di fuori della revisione straordinaria.
Nel caso in cui, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, pervenga un provvedimento da cui risulti la perdita del diritto elettorale, essendo decorsi i termini per tali cancellazioni, il Sindaco notifica all’elettore la non ammissione al voto e dispone il ritiro della tessera elettorale, come previsto dall’art. 32-ter del D.P.R. 223/1967. Le variazioni conseguenti sono apportate alle liste nel mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.
Per quanto riguarda le iscrizioni conseguenti all’acquisto o riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative esse possono essere apportate fino al trentesimo giorno antecedente la data della votazione. Decorso il termine, l’ammissione al voto di colui che non risulta iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune pur avendone diritto, è disposta, a domanda, dalla commissione elettorale circondariale, ex art. 32-bis del D.P.R. 223/1967. Anche in questo caso le variazioni alle liste sono apportate nel mese successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

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