I magistrati campani sono intervenuti sul ricorso dell’ex sindaco di un Comune che si era rivolto al Tar poichè il presidente del consiglio comunale, e poi il prefetto in sostituzione, non avevano accolto la richiesta di convocare e (re)inserire all’ordine del giorno di un’adunanza successiva del consiglio municipale l’approvazione del rendiconto di gestione (2018) che era stato già precedentemente bocciato due volte in consiglio per questioni di natura politica. Il mancato accoglimento della richiesta di discutere (e dunque licenziare) il consuntivo, scaduto oramai sia il termine di legge sia quello di diffida prefettizia per l’approvazione del documento contabile, aveva condotto alla nomina, prima, di un commissario ad acta per la deliberazione del rendiconto e, poi, del commissario straordinario per la gestione provvisoria dell’ente, con conseguente scioglimento del consiglio comunale.
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