08/01/2020 – Enti non obbligati a finanziare la previdenza complementare della polizia locale

Enti non obbligati a finanziare la previdenza complementare della polizia locale
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala
Il contratto del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 ha il grande merito di aver definito, con l’articolo 56-quater, una nuova e specifica disciplina che chiarisce, in modo espresso, anche alla luce dei dubbi interpretativi sorti nel tempo in relazione all’evoluzione contenutistica della legislazione in materia, le possibili modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 1 dell’articolo ha così previsto che «i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio… ». Ma l’inciso utilizzato dalla disposizione contrattuale «sono destinati» si configura come un obbligo per gli enti di destinare una quota dei proventi contravvenzionali al finanziamento di forme di previdenza integrativa?

Questa la domanda formulata da un ente locale all’Aran.

La risposta

La risposta è contenuta nel parere CFL58.

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