19/02/2020 – «No» a requisiti di ammissione concorsuali sproporzionati rispetto al posto da ricoprire

«No» a requisiti di ammissione concorsuali sproporzionati rispetto al posto da ricoprire
di Daniela Dattola
 
Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio generale secondo cui la Pa possiede un’ampia discrezionalità nella scelta dei requisiti di ammissione ad un concorso pubblico, temperato, tuttavia, dalla proporzionalità della scelta posta in essere, tenuto conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.

Di conseguenza, se, come nel caso di specie, non è rinvenibile una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il possesso del titolo di studio ulteriore rispetto alla laurea, esigito dalla Pa per poter partecipare al concorso, e questi risulti eccessivo rispetto al posto da coprire, il bando di concorso ed il decreto interministeriale presupposto debbono essere annullati ed il concorrente deve essere ammesso alla procedura selettiva.

Ciò, tanto più se questi possiede i requisiti previsti specificatamente dall’articolo 2 comma 6, Dpr 487/1994 e dall’Allegato A), Ccnl Aran per il posto di funzionario messo a concorso.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 535 depositata il 22 gennaio 2020.

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