18/02/2020 – L’esclusione dalla gara compete alla commissione di gara e non al Rup

L’esclusione dalla gara compete alla commissione di gara e non al Rup
di Stefano Usai
Il provvedimento di esclusione non può essere adottato dal presidente della commissione di gara, perché ciò compete al responsabile unico del procedimento, quale dominus dell’intera procedura. In questi termini si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 1104/2020.
La vicenda

Il Consiglio di Stato, con un’argomentazione condivisibile, stabilisce l’incompetenza della commissione di gara (e nella specie, del presidente del collegio) a sancire l’esclusione dei concorrenti. La competenza, per il chiaro dato normativo, è del Rup.

L’appellante aveva impugnato la sentenza di primo grado del Tar Campania con cui era stata decisa la competenza della commissione di gara a sancire le esclusioni dalla procedura. Nel ricorso, l’operatore ha evidenziato che la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni ha «ritenuto precluso alla commissione giudicatrice l’esclusione dei concorrenti, dovendo essa limitarsi a formulare una proposta di esclusione che il competente organo della stazione appaltante è chiamato, poi, ad approvare e recepire». L’orientamento, ha sottolineato l’appellante, trova giustificazione nella posizione della commissione giudicatrice «che è ufficio valutativo interno proponente i provvedimenti alla stazione appaltante e non, invece, organo deliberante».

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