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Per il lotto intercluso l’area deve essere interamente urbanizzata
di Pippo Sciscioli
In ambito edilizio la sussistenza della fattispecie del lotto intercluso, che consente ai costruttori di evitare il ricorso al piano di lottizzazione in luogo del rilascio diretto del permesso di costruire, richiede la puntuale verifica, a cura del Comune, della concreta urbanizzazione dell’intera area in cui dovrà realizzarsi l’intervento edilizio sotto il profilo dell’accertamento della presenza sia delle opere di urbanizzazione primaria (strade, fogne, reti, parcheggi) sia delle opere di urbanizzazione secondaria (scuole, impianti sportivi, parchi, uffici pubblici, attrezzature sociali).

Solo a seguito di questa rigorosa verifica favorevole, lo strumento urbanistico attuativo potrà ritenersi superfluo, considerato che la completa e omogenea edificazione e infrastrutturazione del comprensorio interessato ha di fatto determinato una situazione corrispondente a quella che deriverebbe dall’attuazione del piano di lottizzazione, richiesto pregiudizialmente dal piano regolatore generale ai fini del rilascio da parte del Sue dei titoli autorizzativi edilizi per i singoli interventi.

La sentenza n. 8270/2019 del Consiglio di stato ha fissato un punto fermo nella ricostruzione della fattispecie che spesso ha costituito terreno di scontro fra gli uffici tecnici comunali e i privati costruttori, evidentemente interessati a evitare i più lunghi tempi di approvazione da parte del Comune del piano di lottizzazione per edificare l’area prescelta.

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