Solo a seguito di questa rigorosa verifica favorevole, lo strumento urbanistico attuativo potrà ritenersi superfluo, considerato che la completa e omogenea edificazione e infrastrutturazione del comprensorio interessato ha di fatto determinato una situazione corrispondente a quella che deriverebbe dall’attuazione del piano di lottizzazione, richiesto pregiudizialmente dal piano regolatore generale ai fini del rilascio da parte del Sue dei titoli autorizzativi edilizi per i singoli interventi.
La sentenza n. 8270/2019 del Consiglio di stato ha fissato un punto fermo nella ricostruzione della fattispecie che spesso ha costituito terreno di scontro fra gli uffici tecnici comunali e i privati costruttori, evidentemente interessati a evitare i più lunghi tempi di approvazione da parte del Comune del piano di lottizzazione per edificare l’area prescelta.
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