10/02/2020 – Il conflitto di interessi del Comune che partecipa ad una gara indetta dallo stesso

Il conflitto di interessi del Comune che partecipa ad una gara indetta dallo stesso
di Marilisa Bombi – Giornalista. Consulente attività economiche.
L’autorità competente al rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative è il Comune. E ciò per quanto disposto dall’art. 42 (Funzioni dei Comuni) D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’art. 4, comma 5, L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.) Il Comune, in sostanza, è tenuto ad avviare una procedura di selezione pubblica, ispirata ai principi di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, diretta ad individuare la proposta di gestione dell’area demaniale marittima maggiormente corrispondente allo specifico interesse pubblico che, per le caratteristiche particolari dell’area concedibile, sia utilmente perseguibile.
Il rilascio della concessione demaniale marittima per finalità turistico – ricreative avviene sulla base della procedura descritta, sia in maniera sintetica, dagli artt. 36 (Concessioni di beni demaniali) e 37 (Concorso di più domande di concessione) del Codice della navigazione e dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione. Si tratta, in ogni caso, di una procedura di carattere comparativo e la ragione è nella natura di risorsa naturale scarsa (secondo la dizione utilizzata dall’art. 12 della direttiva Bolkestein) ed economicamente sfruttabile per attività imprenditoriali del bene demaniale, in quanto tale, possibile occasione di guadagno per gli operatori del mercato, come peraltro già chiarito dalla giurisprudenza.
Che l’azione amministrativa debba essere preservata da possibili conflitti di interessi con i destinatari della stessa discende dal principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost) ed è desumibile, nella legislazione, dall’art. 6-bisL. 7 agosto 1990, n. 241, per il quale “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. Rispondono all’esigenza di tutela della par condicio tra tutti i partecipanti le disposizioni legislative che, nelle diverse procedure selettive pubbliche, prevedono misure di prevenzione e contrasto del conflitto di interessi tra autorità pubblica e concorrenti nella selezione (così, ad es., l’art. 42, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella materia dei contratti pubblici).
Per giurisprudenza consolidata le situazione di conflitto di interessi, nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, tra il soggetto e le funzioni che gli sono attribuite. A tale proposito, la Sezione ha affermato che anche nella procedura comparativa espletata dai Comuni per il rilascio di una concessione demaniale marittima è necessario adottare tutte le misure di prevenzione di possibili situazioni di conflitto di interessi e, qualora le stesse dovessero concretamente realizzarsi, anche solo in maniera potenziale, interventi finalizzati al loro superamento.
Nel caso posto all’attenzione del Collegio il Sindaco di Agropoli aveva presentato istanza per l’assegnazione al medesimo Comune della concessione demaniale marittima al fine di realizzare una spiaggia attrezzata a favore di disabili in conformità alla vigente normativa e all’ultimo bando per l’ottenimento del prestigioso titolo di bandiera blu, rilasciato dalla FEE, ovvero la Fondazione per l’Educazione Ambientale. Con ciò effettivamente determinandosi una situazione tipica di conflitto di interessi. Infatti il responsabile del Servizio lavori pubblici, demanio e porto, chiamato ad adottare il provvedimento di rilascio della concessione, è dipendente del medesimo Comune che, a mezzo del proprio Sindaco, si propone quale concorrente per l’assegnazione della concessione stessa. Ricorre, in sostanza, piena identità tra autorità amministrativa che gestisce la procedura e uno dei partecipanti alla procedura stessa.
Spetta evidentemente all’ente evitare l’adozione di un provvedimento viziato dal delineato conflitto di interessi, fermo restando del resto che l’intento, qualora sia stato legittimamente maturato e manifestato, del Comune di voler gestire un’area demaniale in via diretta e non mediante affidamento a privato, è logicamente incompatibile con l’avvio della procedura selettiva.

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