10/02/2020 – Divieto di scorrimento della graduatoria per posti di nuova istituzione al netto delle cessazioni avvenute

Divieto di scorrimento della graduatoria per posti di nuova istituzione al netto delle cessazioni avvenute
di Vincenzo Giannotti
È indubbio che le disposizioni previste dall’articolo 91 del Tuel impediscono di utilizzare lo strumento dello scorrimento della graduatoria per la copertura di posti di nuova istituzione, pena la nullità dei contratti eventualmente stipulati. Ma è altrettanto vero che non è sufficiente la sola espansione della dotazione organica per sancire i posti di nuova istituzione, in quanto vanno tenuti in debito conto anche le cessazioni intervenute prima della sottoscrizione del contratto. Sono queste le indicazioni della Cassazione (sentenza n. 2316/2020) che ha riformato la decisione della Corte d’appello la quale ha ritenuto sufficiente il solo incremento della dotazione organica per dichiarare la nullità dei contratti stipulati. Inoltre, i giudici di legittimità dissentono anche dalla negazione di un possibile risarcimento del danno, in quanto la risoluzione del contratto per violazione di una norma imperativa, abilita pur sempre il dipendente a esperire l’azione risarcitoria (articolo 1338 del codice civile), fermo restando l’onere della prova quanto al pregiudizio patito potendo egli reclamare e il giudice accordare, oltre alle spese sostenute anche il mancato guadagno derivato dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro.

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