29/12/2020 – Fondazioni: fanno parte del gruppo Amministrazione pubblica

Nella Delibera n. 157 del 3 dicembre 2020 della Corte dei conti Lombardia, la Sezione afferma che le Fondazioni rientrano nel gruppo Amministrazione pubblica e che, ai fini dell’inserimento nel bilancio consolidato, occorre valutare il principio dell’irrilevanza per definire l’elenco degli enti da inserire nel bilancio consolidato.

Rimane in capo all’Ente la responsabilità di applicare al caso di specie i principi contabili enunciati. In particolare, la Sezione rileva che l’art 233-bis del Dlgs. n. 267/2000 stabilisce l’obbligo di predisporre il bilancio consolidato a carico degli Enti Locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, lasciando facoltativa tale azione, al di sotto di questa soglia demografica. Si osserva che lo scopo del bilancio consolidato è quello di rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, gli enti strumentali e le società controllate e partecipate”; e che, con il consolidamento, si raggiunge l’obiettivo di “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo”.

Per identificare i soggetti da includere nel bilancio consolidato, secondo quanto stabilito dall’art. 11-bis, comma 3, del Dlgs. n. 118/2011 “si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, Società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo”. Tale profilo è ulteriormente esplicitato nel paragrafo 2 del Principio contabile contenuto nell’All. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011, dove si legge “ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’Amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla Società”, e nel Dm. dell’11 agosto 2017, che ricomprende in tale gruppo gli “enti strumentali dell’Amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni”. Peraltro, nell’ambito degli enti strumentali la distinzione tra “ente strumentale controllato” e “ente strumentale partecipato”, ai sensi, rispettivamente del comma 1 e del comma 2 dell’art. 11-ter del Dlgs. n. 118/2011, si basa sostanzialmente sul grado di controllo esercitato dall’Ente Locale sullo specifico organismo strumentale.

In siffatto contesto normativo, la giurisprudenza propende per l’inclusione delle Fondazioni nel gruppo di Amministrazione pubblica. Occorre, tuttavia, considerare la c.d. “irrilevanza” enunciata dal Principio contabile in argomento in forma di clausola di carattere generale, per effetto della quale l’elenco degli enti da ricomprendere nel bilancio consolidato può non coincidere con quello degli enti del “gruppo amministrazione pubblica”. Più precisamente, “ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo”, si può giustificare il non inserimento nel perimetro del consolidamento del bilancio di uno specifico ente del gruppo, qualora esso, con il proprio bilancio, non contribuisca in maniera rilevante alla complessiva posizione patrimoniale ed economico-finanziaria della capogruppo.

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