In data 27 dicembre 2020, la Camera ha approvato il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (C. 2790-bis-A/R) e la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. I provvedimenti sono passati all’esame del Senato (A.S. 2054), che dovrà approvarli definitivamente entro il 31 dicembre 2020 per l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2021.
I commi 775-777 dell’articolo unico hanno per oggetto il Fondo per i comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio (art.53 comma 1 DL 104/2020). Questi gli aspetti principali:
- il fondo viene incrementato di100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022;
- l’incremento viene ripartito tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario (art. 243-bis TUEL);
- come nuova categoria di beneficiari vengono aggiunti i comuni il cui piano di riequilibrio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, risulti in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano stesso;
- i criteri e le modalità di riparto del fondo sono stabiliti con apposito decreto ministeriale;
- sono destinatari del fondo i comuni con l’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite inferiore a 495. I criteri tengono conto dell’importo pro capite della quota da ripianare e del numero degli abitanti;
- sono esclusi dal riparto delle nuove quote del fondo gli enti già beneficiari delle risorse distribuite con l’apposito provvedimento del Ministero dell’Interno in applicazione dell’art. 53 del DL 104/2020 (vedi comunicato della Finanza Locale del 22 ottobre 2020).
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