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Riflessioni giuridiche semiserie sul Dpcm della Fase Due
Luciano Catania • 29 Aprile 2020
 
 
Che barba, che noia. In televisione danno solo le vecchie repliche del commissario Montalbano e, fortunatamente le dirette del premier Giuseppe Conte. Il professore, ormai, si contende il ruolo di sex symbol della tv italica con Alberto Angela.
Come sono lontani i tempi in cui spopolava Fabrizio Corona (al quale mi sento più somigliante, però solo sotto il punto di vista intellettuale, purtroppo).
L’annuncio della diretta di Conte, mette i brividi. Stavolta ci siamo, si passa finalmente alla fase 2.
Il momento è così storico che il premier ha dimenticato la pochette.
Il 26 aprile 2020, con il solito ritardo appare Conte e dopo averci ricordato che i leader mondiali ci copiano (sto dalla loro parte: ho sempre odiato quelli che non ti facevano copiare), inizia a snocciolare le misure del nuovo DPCM.
Sul premier piovono biasimi su una presunta confusione del suo intervento. Trovo assurde queste critiche. Si capiva benissimo che dal 31 aprile si potrà correre piano in chiesa a prendere un caffè espresso, in piedi, durante un funerale ma stando ad almeno un metro dal morto.
In effetti, un passaggio un po’ contradditorio c’è stato: quello sulla possibilità di svolgere attività fisica.
Saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.
Il tennis è uno sport individuale, ma verrà consentito solo ai “pallettari” da fondo campo e si potrà scendere a rete solo uno per volta?
Sul punto, in effetti, non è stato chiarissimo. Ad un certo momento era logico attendersi “Potete correre ma senza sudare”.
Smessi i panni dei virologi, gli italiani hanno indossato immediatamente quelli dei fini giuristi, iniziando ad esaminare le novità del nuovo procedimento (che fatica passare da esperti del 3-4-3 ad esperti del DPCM).
Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo (padre e figlio) e secondo grado (nonni, nipoti, fratelli e sorelle) per un massimo 15 persone. Sono esclusi coloro che sono legati da rapporto di affinità (il vincolo tra coniuge ed i parenti dell’altro coniuge).
Per le famiglie numerose, si crea un problema.
Zio Pietro ha 3 figli e 2 nipoti, mentre zio Antonio ha 3 fratelli e 7 nipoti e zia Giuseppina ha 4 fratelli e 3 nipoti. Se ognuno di loro ha 3 cugine femmine e 2 maschi, chi potrà andare al funerale di nonno?
Servirà un bando di concorso, un’estrazione a sorte, un accordo tra gentiluomini (io vado al funerale di nonno e tu quello di nonna).
Il fine giurista si chiederà chi è il soggetto che potrà provvedere, con procedura ad evidenza pubblica, a selezionare i 15 parenti che possono partecipare e, soprattutto, se tra i partecipanti bisogna conteggiare anche il de cuius.
Io, che sognavo un funerale con tantissimi partecipanti, ho deciso di rinviare l’appuntamento. Non vorrei che qualcuno dei non ammessi si offendesse.
I matrimoni possono essere celebrati ma in presenza solo degli sposi e dei testimoni di nozze, senza parenti.
In effetti, il Presidente del Consiglio poteva concedere un’autorizzazione più ampia ai matrimoni in alcune zone del meridione. In Sicilia ed in Calabria, ad esempio, la quarantena si sconta direttamente al ristorante ed alla scadenza dei quattordici giorni c’è ancora da vedere il filmino della cerimonia, prendere il caffè e distribuire le bomboniere.
A partire dal 4 maggio potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso.
Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio. Per le altre attività si va verso una riapertura progressiva.
Sul punto insorge l’opposizione: non si capisce esattamente quando potrà riaprire il Papeete.
La questione di maggiore interesse, però, è quella legata all’articolo 1 del DPCM 26 aprile che consente “gli spostamenti per incontrare congiunti”.
Come ricorda anche i Sole24Ore “il termine congiunti non fa parte del vocabolario giuridico (tranne che nel Codice penale, articolo 307, che si riferisce al concetto civilistico di parenti e di affini). Il Codice civile conosce i parenti e gli affini mentre la legge 76/2016 ha introdotto la nozione di soggetti partecipi di una unione civile e la nozione di conviventi di fatto”.
Secondo l’Ansa fonti di Palazzo Chigi hanno evidenziato che il termine “congiunti” includerebbe “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”.
La prima reazione è disperata: accettiamo le sofferenze che ci ha portato il Covid-19, ci rassegniamo a tutte le limitazioni imposte per limitare la diffusione del virus, ma prevedere che i parenti possano venire a farci visita è davvero una crudeltà gratuita che Conte poteva risparmiarsi.
Chi siano i nostri coniugi, i parenti e gli affini lo sappiamo ed abbiamo imparato a riconoscere i soggetti partecipi di un unione civile e persino i conviventi di fatto.
La questione si complica, però, rispetto ai congiunti. Sempre “IlSole24Ore” ricorda che si può fare riferimento allo “stesso criterio per individuare gli aventi diritto al risarcimento del danno morale, il concetto di congiunto dovrebbe estendersi a qualsiasi soggetto con il quale si abbia una relazione affettiva a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità (e, quindi, ad esempio, anche al fidanzato)”.
Ad una domanda “Chiedo per un amico, andare dall’amante può passare per visita ad un congiunto?” il Viminale potrebbe rispondere con una Faq “No. Ma se poi ci si congiunge, allora si”.
Il problema è che Palazzo Chigi vuole che il fidanzamento o l’affetto sia stabile. Il fine giurista non può che interrogarsi: stabile quanto?
Avevo un amico che litigava di continuo con la fidanzata, si lasciavano almeno una volta alla settimana. Adesso sono sposati ed hanno figli grandi. Il loro rapporto instabile sarebbe stato considerato giuridicamente stabile?
Dopo quanto tempo, un rapporto può intendersi stabile? Se uno va a trovare la fidanzata e litigano, il rapporto è stabile all’andata ed inesistente al ritorno?
Se una ragazza (o un ragazzo) ha contemporaneamente più fidanzati (e) deve optare ed entro quale termine? Se non lo ha fatto finora, difficilmente lo farà adesso. Fino a quanti fidanzati si possono considerare stabili?
Se il rapporto non è ancora stabile ma quella è la sera giusta? Metti che lei considerava il rapporto stabile ma lui ritiene di non essere autorizzato dal DPCM a farle visita?  Serve una circolare esplicativa.

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