30/04/2020 – Dopo quasi quindici anni saltano i vincoli alla spesa: pubblicato il decreto con i valori soglia e le percentuali per le assunzioni nei Comuni

Dopo quasi quindici anni saltano i vincoli alla spesa: pubblicato il decreto con i valori soglia e le percentuali per le assunzioni nei Comuni
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
 
Le norme
Il decreto 17 marzo interviene a dare attuazione all’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, che consente ai Comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Il decreto, che doveva essere emanato “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i Comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.
I Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non ne possono incrementare il valore rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I Comuni fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia e che fanno parte di Unioni, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità, possono incrementare la spesa di personale oltre la predetta soglia collocando tali unità in comando presso le corrispondenti Unioni con oneri a carico delle medesime.
I Comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100%. A decorrere dal 2025 i Comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30% fino al conseguimento del valore soglia.
Il limite al trattamento accessorio viene adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
Sulla materia sono ancora in vigore i commi 557557-bis557-quater e 562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, che fissano i principi e i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei Comuni.
L’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata acquisita l’11 dicembre 2019. L’Anci ha però chiesto, alla luce delle criticità emerse, alla complessità della disciplina e all’esigenza di definire le relative soluzioni di aggiornare la data di entrata in vigore del decreto, poi fissata al 20 aprile 2020.
Le finalità del decreto
L’art. 33, comma 2, attribuisce al decreto 17 marzo il compito di individuare:
1) i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;
2) le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.
Per “spesa del personale” il decreto intende gli impegni di competenza relativi a: personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all’art. 110 del Tuel, soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.
Per “entrate correnti” considera la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata.
I valori soglia
Ai fini della individuazione dei valori soglia e delle percentuali di incremento, il decreto differenzia i Comuni in nove fasce demografiche. La Tabella 1 indica i valori soglia per ciascuna fascia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, valori che vanno dal 29,5% per i Comuni con meno di 1.000 abitanti al 25,3% di quelli con 1.500.000 di abitanti e oltre. A decorrere dal 20 aprile, i Comuni che si collocano al di sotto di tali valori soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.
C’è però un regime speciale in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, lasso di tempo in cui i Comuni che si collocano al di sotto di tali valori soglia possono incrementare annualmente la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore ai valori indicati dalla Tabella 2: per i Comuni con meno di 1.000 abitanti, le percentuali vanno dal 23,0% del 2020 al 29,0% del 2021 al 33,0% del 2022 al 34,0% del 2023 al 35,0% del 2014; per i Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre si va, rispettivamente, dall’1,5% al 3,0% al 4,0% al 4,5% e 5,0%.
Inoltre, per lo stesso quinquennio 2020-2024 i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, fermo restando il limite del valore soglia di ciascuna fascia demografica, nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale e dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.
Sempre per lo stesso periodo, i Comuni con meno di cinquemila abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1, che fanno parte di Unioni e per i quali la maggior spesa per personale consentita non risulti sufficiente all’assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, possono incrementare la propria spesa nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile. La maggiore facoltà assunzionale è destinata all’assunzione della unità di personale, che viene collocata in comando obbligatorio presso l’Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni.
L’art. 6 del decreto detta le regole per i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti superiore ai valori soglia individuati dalla Tabella 3, che vanno dal 33,5% per i Comuni con meno di 1.000 abitanti al 29,3% per quelli con 1.500.000 di abitanti e oltre. Questi enti sono obbligati ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100%. A decorrere dal 2025 applicano un turn over pari al 30% fino al conseguimento del valore soglia.
Ce n’è anche per quei Comuni il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3, i quali non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.
La spesa
Il decreto si conclude con l’art. 7, il cui comma 1 dispone che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006. Parliamo, dunque, dei possibili incrementi assunzionali previsti per i Comuni che si collochino al di sotto dei valori soglia di cui alla Tabella 1, i quali possono altresì incrementare la spesa di personale nelle percentuali previste dalla Tabella 2. Questi, inoltre, possono recuperare i “resti” dei cinque anni precedenti al 2020, mentre quelli con meno di 5.000 abitanti facenti parti di Unioni possono comunque accedere alla assunzione di almeno una unità.
Tutto questo stock di spesa non viene dunque considerato ai fini del rispetto del limite fissato dalla L. n. 296/2006, il cui comma 557 impone di ridurre le spese di personale e contenere la dinamica retributiva e occupazionale tramite azioni rivolte a razionalizzate e snellire le strutture burocratico-amministrative o anche di contenere le dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
La maggiore spesa prevista dal decreto 17 marzo non rileva ai fini del comma 557-quater, che con riferimento al comma 557 impone agli enti di assicurare “il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. E non rileva nemmeno con riferimento al comma 562, che parimenti impone agli enti non sottoposti al patto di stabilità di non superare l’ammontare 2008 della spesa di personale e di assumere personale nel limite delle cessazioni nel precedente anno.
Salta dunque anche l’applicazione del 557-quater, che nel caso di mancato rispetto del comma 557 applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, D.L. n. 112/2008, ossia di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione.

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