09/04/2020 – Smart-working

Smart-working
Questo Comune si trova ad avere personale dipendente senza dispositivi elettronici nella propria abitazione. L’Amministrazione dal canto suo non è in grado, per motivi finanziari e tecnici, di dotare tutto il personale di adeguata strumentazione, almeno per il momento. Qualora sia obbligatorio consentire lo “smart working” che tipo di attività potrebbero essere svolte dal personale?
a cura di Simone Chiarelli
 
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 87 stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (al momento il 31 luglio, salvo anticipazione o proroga) il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Tale modalità prescinde dalla tipologia di lavoro svolta dal dipendente (tramite postazione informatica o meno).
Infatti lo stesso decreto stabilisce che la prestazione lavorativa in lavoro agile può (non deve) essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente implicitamente ammettendo, oltre alla ovvia opzione che sia svolta con dotazioni informatiche assegnate dall’ente, che possa svolgersi anche senza alcuna dotazione informatica (o con dotazioni con connesse alla rete internet).
Il Ministro per la pubblica amministrazione ha adottato la Circ. 1 aprile 2020 n. 2 nella quale ha precisato che “È altresì possibile – anzi è auspicabile che le amministrazioni si attivino in tal senso – promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo e dai processi di gestione dell’emergenza, soprattutto con riferimento a figure professionali la cui attività potrebbe essere difficilmente esercitata in modalità agile e per le quali l’attuale situazione potrebbe costituire un momento utile di qualificazione e aggiornamento professionale”. Con ciò invitando a valutare, prima di disporre un eventuale esonero dallo svolgimento di prestazione lavorativa, l’attivazione di percorsi di formazione ed informazione del personale dipendente.
Il 3 aprile, poi, è stato siglato un protocollo di intesa tra il ministro per la Pubblica amministrazione e Cgil, Cisl e Uil per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da ‘Covid-19′” nel quale si esplicita questo aspetto segnalando come, “in linea con quanto recato dalla richiamata circolare n. 2/2020, qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, le amministrazioni, fermo restando l’eventuale ricorso alle ferie pregresse maturate fino al 31 dicembre 2019, ai congedi o ad analoghi istituti qualora previsti dai CCNL vigenti, nonché, ove richiesto dai dipendenti, dei congedi parentali straordinari previsti a garanzia delle cure genitoriali da prestare, possono ricorrere, nelle modalità previste dai vigenti CCNL, al collocamento in attività di formazione in remoto utilizzando pacchetti formativi individuati dal datore di lavoro”.
Alla luce di tale contesto e dei chiarimenti indicati qualora la prestazione lavorativa sia attivabile in lavoro agile (secondo una analisi oggettiva che escluda una presenza fisica in ufficio), l’eventuale mancanza (permanente o temporanea) di dotazione informatica non impedisce la relativa attivazione, ma determina un onere in carico al datore di lavoro di definire le modalità operative più idonee per svolgere altre e diverse prestazioni lavorative (sempre proprie della mansione) a cui affiancare attività di informazione e formazione.

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