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Anticipato l’utilizzo dell’avanzo e corretto il fondo crediti
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
 
 
Utilizzo anticipato dell’avanzo libero e sterilizzazione dell’anno 2020 nelle serie storiche utilizzate per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità a seguito dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Le novità sono state approvate dalla commissione bilancio del Senato in sede di discussione della legge di conversione del decreto «Cura Italia».
L’ articolo 109 del decreto stabilisce, in deroga all’ordinamento vigente (articolo 187, comma 2 del Tuel), la possibilità per Comuni, Province, unioni di Comuni di utilizzare, limitatamente all’esercizio 2020, la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso. L’eccezione, che non si applica nel caso di debiti fuori bilancio da coprire o nelle more dell’adozione di provvedimenti di salvaguardia degli equilibri finanziari, viene ora modificata, grazie a un emendamento, per consentire l’utilizzo anticipato delle risorse, anche nelle more dell’approvazione del rendiconto in consiglio. L’avanzo potrà infatti essere utilizzato anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’ottanta per cento della quota libera, a condizione che la giunta abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l’organo di revisione abbia rilasciato la propria relazione sul documento. In altri termini potrà essere utilizzato fino all’80 per cento dell’avanzo libero risultante dallo schema di rendiconto approvato dalla giunta e sul quale si à espresso l’organo di revisione con una variazione di bilancio all’esercizio provvisorio. Il legislatore non si esprime sulla competenza di queste variazioni. Considerando l’emergenza in corso e lo spirito della norma di accelerare l’attività degli enti, si ritiene che possa applicarsi lo stesso criterio previsto dall’articolo 187, comma 3-quinquies Tuel, per cui la competenza dovrebbe essere della giunta. Tuttavia l’organo amministrativo dovrebbe deliberare solo dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile.
Per quanto riguarda il fondo crediti dubbia esigibilità, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti territoriali possono calcolare l’importo da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di previsione per i titoli 1 e 3 prendendo a riferimento la percentuale di riscossione del quinquennio precedente e considerando, al posto dei dati dell’anno 2020, quelli dell’anno 2019. La norma è chiaramente finalizzata ad eliminare i valori dell’anno 2020 dalle serie storiche utilizzate per il calcolo dell’fcde: al loro posto sono presi in considerazione i valori dall’anno 2019, che dunque sono destinati a pesare il doppio. L’emergenza causata dal coronavirus genererà pesanti ripercussioni che in questo modo si vogliono isolare almeno per quanto riguarda le ricadute future a livello di fondo crediti dubbia esigibiltà.

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