01/04/2020 – La violazione meramente formale del diritto di partecipare al procedimento può essere regolarizzata dalla rimessione in termini dell’interessato.

Alla Redazione dell’Associazione Nazionale “G.B. Vighenzi”
Ai fini della sua pubblicazione sul Vostro sito informatico, strumento utilissimo per l’aggiornamento dei segretari comunali e provinciali e dei dipendenti delle aa.pp., invio l’allegato mio lavoro, unitamente al testo della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, quest’ultima opportunamente emendata dei dati personali nella stessa riportati.
Grazie per la Vostra cortese disponibilità e per il Vostro encomiabile lavoro.
Cordiali saluti. Agostino Galeone
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a cura di Agostino Galeone
 
La violazione meramente formale del diritto di partecipare al procedimento può essere regolarizzata dalla rimessione in termini dell’interessato.
 
TAR Lazio, Sez. I-bis, sentenza n. 2201 del 09 febbraio 2017
 
Con le sentenze sopra evidenziate sono stati rigettati il ricorso di 1° grado e di appello con cui il ricorrente eccepiva la nullità o, comunque, l’illegittimità del provvedimento con cui gli veniva addebitato un danno erariale e, conseguentemente, domandava il risarcimento del danno da parte del soggetto che aveva adottato l’atto di addebito, in quanto, non avendone avuto alcuna notizia, non era stato messo in condizioni di partecipare al relativo procedimento amministrativo, come era suo diritto.
A seguito dell’istanza dell’interessato con la quale, dopo avere notiziato l’Amministrazione circa l’avvenuta violazione del suo diritto di partecipazione, domandava l’annullamento in sede di autotutela del provvedimento e la riedizione ex novo del relativo procedimento, la stessa Amministrazione, avendo ritenuto valide le osservazioni esposte, disponeva di “sospendere l’applicazione del decreto di addebito” e dichiarava di restare in “attesa di ricevere, entro 30 giorni dalla ricezione della presente, memorie o contro-deduzioni dell’interessato circa i fatti addebitati, comprendendo nel termine predetto un eventuale accesso agli atti … Al termine dell’eventuale ulteriore valutazione, ove dovessero pervenire le citate memorie o contro-deduzioni, sarà confermato l’addebito decretato o si procederà ad un’eventuale riforma dello stesso”.
Non essendo stata accolta la sua istanza, replicata con successiva missiva, l’interessato proponeva ricorso dinanzi al TAR del Lazio, il quale lo rigettava affermando che “a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla p.a. (sospensione), la stessa ha provveduto, nella sostanza, ad un vero e proprio annullamento della procedura già avviata e definita con l’addebito in questa sede censurato. Tale evenienza emerge chiara ed univoca proprio dalla nota di sospensione della esecuzione del provvedimento di addebito, in cui l’amministrazione, in buona sostanza, ha rimesso in termini il ricorrente per una effettiva sua partecipazione dialettica al procedimento, compreso l’accesso ai documenti, così che la relazione finale ed il conseguente provvedimento di addebito devono intendersi quale mera contestazione di addebiti, atteso che le eventuali controdeduzioni del ricorrente avrebbero comportato la necessità di una loro attenta disamina nel contesto procedimentale e nella definizione finale del provvedimento”;
Anche il CdS, convenendo con l‘esegesi sostanzialistica propugnata dal TAR, ha rigettato il ricorso d’appello in quanto “Non si è verificata alcuna effettiva e concreta lesione delle prerogative procedimentali del ricorrente, posto che l’Amministrazione lo ha messo in condizione di interloquire, con espressa riserva, all’esito, di un’eventuale modifica del decisum, la cui applicazione, nelle more della rinnovata fase procedimentale, era stata, per di più, unilateralmente sospesa.”. E ciò sulla base della considerazione che “la partecipazione al procedimento è un valore sostanziale cui le forme dell’azione amministrativa sono meramente serventi: pertanto, la violazione delle forme attinge la soglia dell’illegittimità solo e nei limiti in cui ne sia conseguito un concreto ed effettivo vulnus alle facoltà di partecipazione dell’interessato.” In tal modo si è pienamente assicurato all’interessato, “il valore (appunto, sostanziale) della partecipazione procedimentale con un’intensità, un’ampiezza ed una pienezza del tutto analoga a quella che il ricorrente avrebbe ottenuto mediante la riedizione del procedimento.
Riguardo alla relativa domanda del ricorrente, il giudice d’appello ha aggiunto che “A fortiori, la violazione di forme del procedimento non determina il radicale vizio della nullità, predicabile solo nei casi eccezionali enucleati nell’art. 21-septies l. n. 241 del 1990.”.
data, 31 marzo 2020
 

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