Print Friendly, PDF & Email
Decreto Legge “Cura Italia”
Emergenza sanitaria COVID-19: le agevolazioni previste dal Governo per i dipendenti pubblici
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
 
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia), pubblicato sulla G.U. n. 70, del 17 marzo 2020, e recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 , prevede importanti novità in materia di congedo parentale, bonus baby-sitting, permessi L. n. 104/1991 che di seguito analizziamo, anche alla luce dei chiarimenti avvenuti con il messaggio 1281, del 20 marzo 2020 e della circolare n. 45, del 25 marzo 2020 dell’INPS.
Le disposizioni contenute nel decreto Cura Italia
A seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli artt. 23 e 25 del decreto “Cura Italia” veicolato nel D.L. 18/2020, riconoscono specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.
In conseguenza della suddetta sospensione (di cui al D.P.C.M. 4 marzo 2020), per il 2020, a decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori pubblici e privati, nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene riconosciuto – alternativamente ad entrambi i genitori – uno specifico congedo parentale per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore, complessivamente, a 15 giorni (art. 23, commi 1 e 3, e art. 25, comma 1).
I periodi di congedo parentale previsti dal Testo unico a tutela della maternità e paternità (artt. 32 e 33D.Lgs. 151/2001), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi sono convertiti nel suddetto congedo speciale, con diritto alla relativa indennità, e non sono computati o indennizzati a titolo di congedo parentale.
La fruizione del congedo speciale è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore.
Le suddette previsioni – che concernono anche i genitori affidatari – si applicano a tutte le categorie di lavoratori citate, mentre la misura ed il calcolo della relativa indennità sono diversi a seconda della categoria considerata. In particolare, l’indennità è pari per i dipendenti pubblici e privati, al 50 per cento della retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità, ossia la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, ex art. 23D.Lgs. 151/2001 (art. 23, comma 1).
Ai lavoratori dipendenti privati e agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata, in alternativa alla fruizione del congedo speciale , è riconosciuta la possibilità di usufruire della corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche, erogato mediante il libretto di famiglia di cui all’art. 54-bisD.L. n. 50/2017 (art. 23, comma 8, e art. 25, comma 1).
L’importo massimo del bonus è elevato, alle medesime condizioni, a mille euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l’emergenza epidemiologica.
L’art. 24, del decreto “Cura Italia”, incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa.
I suddetti 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti dall’articolo 33, comma 3, L. n. 104/1992, diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati.
Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
Di seguito si analizzano i chiarimenti forniti dall’INPS.
Congedi COVID-19
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile (con probabile proroga).
Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
La domanda non deve essere presentata all’INPS ma proprio Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
I predetti congedi e permessi non sono fruibili:
se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare:
– nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104/1991 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
– nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Permessi ex L. n. 104/1992 COVID-19
È previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla L. n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Anche in questo caso le domande non si devono presentare all’INPS ma alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Bonus per servizi di BABY-SITTING COVID-19
Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.
Il bonus spetta:
– ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
– anche in caso di adozione e affido preadottivo;
– oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
– è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’art. 54-bis, L. 24 aprile 2017, n. 50.
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
• Medici;
• Infermieri;
• Tecnici di laboratorio biomedico;
• Tecnici di radiologia medica;
• Operatori sociosanitari;
• al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tali soggetti, il bonus:
– è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
– l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

Torna in alto