•opere pubbliche: sicuramente più semplice è il caso degli appalti di lavori che subiscono un fermo per l’emergenza. Il direttore lavori dovrà accordare in base all’articolo 107 del codice dei contratti la sospensione alle attività per cause di forza maggiore, attività che riprenderanno senza particolari modifiche una volta superata l’emergenza. L’articolo 91 del Dl 18/2020 esclude a questo proposito qualsiasi responsabilità in capo all’appaltatore per inadempimento dovuto al rispetto delle norme sanitarie. Dal punto di vista contabile ciò renderà necessario un aggiornamento dei cronoprogrammi (con adozione di variazione di esigibilità), senza tuttavia che vi siano ricadute sostanziali sulle risorse utilizzate a copertura della spesa, che continueranno a rimanere preordinate allo scopo;
•altri contratti d’opera: per altre tipologie di contratti d’opera, occorrerà capire se l’oggetto della prestazione rimane possibile alla luce delle attuali restrizioni (e in questo caso il contraente potrà portare a termine la sua attività e l’ente sarà obbligato al pagamento) ovvero se, al contrario, la prestazione risulta impossibile alla luce dell’attuale situazione contingente. In quest’ultimo caso (si pensi ad esempio ad un contratto per una rappresentazione teatrale, musicale o culturale annullata per l’emergenza), fermo restando la facoltà per l’ente di riprogrammare le attività e quindi mantenere in vita il rapporto, si potrebbe invocare la causa di forza maggiore che rende impossibile la prestazione, liberando così le parti da qualsiasi obbligo. Occorrerà comunque analizzare le clausole contrattuali per capire se, in questi casi, l’ente sarà chiamato a corrispondere un indennizzo ovvero a rimborsare le spese sostenute. La decisione che verrà assunta influirà sulle risorse del bilancio, che potrebbero essere liberate per la parte non necessaria;
• contratti di somministrazione: se riferiti ad attività interdette, la prestazione in tutto o in parte non resa non potrà dare luogo – di regola – ad alcun pagamento. Anche in questo caso sarà opportuno procedere con la sospensione del contratto in base all’articolo 107 del codice, prorogando se del caso la scadenza per il periodo interessato dalla sospensione. In queste situazioni si liberano le risorse destinate in bilancio alla remunerazione di tali attività, per effetto della sospensione ovvero dei minori consumi legati alla riduzione dell’utilizzo degli edifici comunali (si pensi, ad esempio, alle utenze o ai servizi di pulizia degli immobili). Sfuggono da queste regole gli appalti dei servizi socio-assistenziali ed educativi e scolastici ai quali l’articolo 48 del decreto legge 18/2020 dedica una norma speciale volta a garantire la remunerazione dell’appaltatore ed evitare quindi la cassa integrazione per i lavoratori interessati;
• concessioni di servizi o concessioni di costruzione e gestione: nell’ambito delle concessioni di servizi o delle concessioni di costruzione e gestione con tariffazione sugli utenti, l’operatore economico sarà di certo interessato da una contrazione dei ricavi non necessariamente compensata da una equivalente riduzione dei costi. La pandemia che è alla base di tale situazione del tutto eccezionale può facilmente rappresentare una causa di forza maggiore che, in base agli accordi sottoscritti, giustifica il riequilibrio del sinallagma contrattuale. Le parti quindi saranno chiamate, nei prossimi mesi, ad avviare un procedimento che porterà alla revisione del Pef e al ripristino dell’equilibrio economico finanziario (con eventuale allungamento della durata) o, in caso di mancato accordo, alla risoluzione del contratto;
• contratti con le partecipate: per questa categoria di atti occorrerà riuscire a contemperare la posizione del socio, che deve tendere a tutelare il patrimonio dell’ente, con quello del corretto riconoscimento dei corrispettivi per servizi affidati. Sarà necessario per l’ente monitorare in toto le attività messe in campo dagli amministratori, comprese quelle dell’eventuale rinegoziazione delle clausole contrattuali, con conseguente eventuale richiesta di cassa integrazione per i dipendenti.
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