06/09/2019 – La composizione dell’UPD può variare senza pregiudizio per i procedimenti

La composizione dell’UPD può variare senza pregiudizio per i procedimenti

Pubblicato il 4 settembre 2019

Il licenziamento disciplinare, irrogato a seguito di sentenza penale di patteggiamento, è legittimo anche se la composizione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) dell’Ente è cambiata nel tempo, per effetto di sostituzioni, al fine di assicurare la terzietà di giudizio dei membri dell’UPD.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 20721/2019, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da un ex dipendente comunale avverso la sentenza della Corte di Appello, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare irrogato allo stesso dall’ente datore di lavoro.
Nel caso di specie, un Comune aveva irrogato la sanzione del licenziamento nei confronti di un dipendente, a seguito della condanna dello stesso a seguito del patteggiamento.
Il procedimento disciplinare era iniziato tempo prima, poi successivamente sospeso per in attesa della sentenza penale. Alla conclusione del procedimento penale, l’ente datore di lavoro aveva riaperto il procedimento disciplinare, ma si era resa necessaria la sostituzione di un membro dell’UPD, che da Regolamento interno era costituito, tra gli altri, dal segretario generale, il quale era stato nominato, nel frattempo, Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.
Al fine di evitare eventuali conflitti di interesse a carico del segretario generale, avendo contestualmente il doppio ruolo di RPCT e di componente dell’UPD, l’ente aveva provveduto alla sostituzione dello stesso con il vice segretario quale membro dell’Ufficio disciplinare.
La Cassazione ha ritenuto legittima la sostituzione del segretario generale, non lesiva della posizione di terzietà dell’organo disciplinare, basata sulla separazione organizzativa tra l’UPD e la struttura in cui operava il dipendente, e rispettosa del diritto di difesa del lavoratore, in quanto legislativamente non sussiste un principio di immutabilità dell’organo disciplinare.
I giudici della Suprema Corte hanno infatti ribadito il principio di autonomia regolamentare dell’ente, riconosciuta dalla legge (ex artt.  55, comma 1, e 55 bis, 4 comma, del d.lgs. 165/2001) che consente al datore di lavoro pubblico di disciplinare la costituzione dell’UPD, il suo funzionamento e quindi anche la facoltà di sostituzione dei propri componenti, tenuto conto delle proprie peculiarità organizzative al fine di evitare anche eventuali possibili conflitti di interesse (Cassazione civile, 3467/2017 e 25379/2017).
Pertanto, La Cassazione ha dichiarato il licenziamento disciplinare irrogato legittimo anche nel caso in cui vi sia stata, durante l’espletamento del procedimento disciplinare, la sostituzione di uno dei componenti dell’UPD.

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