04/10/2019 – Indennità e rimborsi degli amministratori locali

Sardegna, del.re 61-64 – Indennità e rimborsi degli amministratori locali
Pubblicato il 3 ottobre 2019

Sono state presentate da 4 sindaci richieste in merito alle modalità di calcolo del rimborso forfettario delle spese connesse all’esercizio del mandato degli amministratori.
I magistrati contabili della Sardegna, con le deliberazioni 61, 62, 63 e 64, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre 2019, hanno confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il quantum del rimborso forfettario spettante agli amministratori locali è determinabile nel rispetto di quanto previsto nella Tabella A del d.m. 119/2000, decurtata in modo permanente del 10%, ex art. 1, comma 54, legge 266/2005 (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. 24/2014 3/2015 e 35/2016Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Sardegna, del. 58/2019).
I magistrati contabili hanno ricordato che l’indennità di funzione è da ritenersi omnicomprensiva di tutte le spese sostenute nell’esercizio del mandato elettorale, indipendentemente da eventuali situazioni personali, e che tale indennità è aumentabile soltanto nei termini prescritti dal citato Decreto.
Secondo la Corte dei Conti sono, al contrario, di diversa natura le attribuzioni “connesse” alla funzione di amministratore locale, le quali si configurerebbero come aggiuntive rispetto all’indennità di funzione ovvero retribuzione integrativa.
I magistrati contabili hanno ribadito che gli enti possono, nell’ambito della propria discrezionalità (ma sempre nei limiti prescritti dal d.m. 119/2000), ricomprendere nell’indennità di funzione tutti quegli oneri rimborsabili connessi alla funzione elettiva, che non siano espressamente vietati o ritenuti tali dalla giurisprudenza di merito.
La Corte dei Conti ha ricordato che gli enti posso definire in sede regolamentare i rimborsi forfettari connesse alle funzioni elettive purché, ai fini della loro corresponsione, gli oneri sostenuti risultino sussistenti, verificabili e riconducibili alla funzione elettiva, così come richiesto dalla normativa vigente.
I magistrati contabili hanno altresì ricordato che, nel caso di specie, la legge regionale della Sardegna 2/2016, all’art. 73, comma 2, impone agli enti locali la copertura dei suddetti rimborsi forfettari a valere sul Fondo Unico degli enti locali, mediante ricorso a risparmi di spesa, che dovranno essere esplicitati in sede di determinazione del rimborso stesso.

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