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Oltre 100 tasse locali a rate – Trattamento di favore per casi di diffi coltà economica
di SERGIO TROVATO – Italia Oggi – 05 Novembre 2019
Non ci saranno più vuoti normativi per la rateazione delle entrate locali qualora l’ ente, come spesso è avvenuto, non la disciplini con regolamento. Il debitore, che si troverà in una situazione di difficoltà economica, potrà chiedere di pagare a rate le somme dovute se l’ importo è superiore a 100 euro. Il limite massimo è fissato in 72 rate mensili se la somma dovuta supera i 20 mila euro. Solo il mancato accoglimento dell’ istanza consentirà all’ ente o al concessionario di adottare misure cautelari e, quindi, di iscrivere l’ ipoteca o il fermo amministrativo sui beni del debitore.
Il mancato pagamento di due rate consecutive comporterà la decadenza dal beneficio e il debito non sarà più dilazionabile. Gli interessi dovranno essere applicati in misura non superiore a due punti percentuali rispetto al tasso legale. Sono queste le previsioni contenute, nell’ ambito della riforma della riscossione delle entrate locali, nello schema della legge di bilancio 2020.
Dal 2020, in assenza di un’ apposita disciplina regolamentare, l’ amministrazione pubblica o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, è tenuto a concedere la rateazione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, purché il debitore dimostri di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica. La dilazione non potrà essere concessa per debiti il cui importo non superi i 100 euro. Si parte da una soglia minima di 4 rate fino a un massimo di 72, se la somma da dilazionare è superiore a ventimila euro. Naturalmente, il numero delle rate cresce al crescere dell’ importo dovuto.
L’ ente non perde il potere di regolamentare le condizioni e le modalità per concedere il beneficio, ma deve rispettare comunque il parametro stabilito dalla legge, che gli impone di riconoscere un numero di rate non inferiore a 36 per debiti di importo superiore a 6 mila euro. Qualora le condizioni economiche del debitore dovessero peggiorare, è possibile prorogare solo una volta il periodo di dilazione con provvedimento dell’ ente creditore, a meno che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio per inadempimento.
La decadenza, infatti, scatta nel momento in cui non vengono pagate due rate consecutive. In quest’ ultimo caso, inoltre, il debito non potrà più essere dilazionato. L’ effetto negativo che produce la decadenza, quindi, è che l’ importo ancora dovuto va riscosso in un’ unica soluzione.
L’ amministrazione creditrice o il concessionario potranno iscrivere l’ ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateazione o di decadenza dall’ agevolazione. Le rate mensili scadono nell’ ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’ atto di accoglimento dell’ istanza di dilazione. Sulle somme dovute, a qualsiasi titolo, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, dovranno essere applicati gli interessi di mora, calcolati al tasso legale.
L’ interesse, con apposita deliberazione dell’ ente locale adottata in base a quanto disposto dalla norma attributiva del potere regolamentare generale in materia di entrate (articolo 52 del decreto legislativo 446/1997), potrà essere maggiorato di non oltre due punti percentuali rispetto al tasso legale.

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