29/03/2019 – Per l’installazione di paletti dissuasori di sosta non necessita il permesso di costruire

Per l’installazione di paletti dissuasori di sosta non necessita il permesso di costruire

di Roberto Rossetti – Comandante Polizia Locale

La Polizia Locale contestava l’assenza del permesso costruire per la posa in opera, su di un’area condominiale di alcuni paletti ferro di un 1,00 mt di altezza, posizionati a delimitare l’area prospiciente la pubblica via. All’esito di tale accertamento il Comune adottava l’ordine di demolizione.

Contro tale provvedimento il condominio propone ricorso al T.A.R. territorialmente competente, chiedendone l’annullamento per l’errata applicazione della normativa vigente (artt. 22 e 23D.P.R. n. 380 del 2001, T.U. in materia edilizia).

Secondo i ricorrenti il Comune non avrebbe preliminarmente verificato l’esigua consistenza delle opere realizzate, finalizzate al solo scopo di limitare la sosta selvaggia ed il deposito dell’immondizia. Per la realizzazione delle opere in questione non sarebbe necessaria alcuna abilitazione edilizia, non comportando alcuna modificazione del territorio e non vi sarebbe, poi, alcuna violazione del vincolo ambientale, come erroneamente supposto nel provvedimento impugnato.

Innanzitutto il Collegio rileva che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l’intervento effettuato non ricade tra le attività libere (indicate in modo tassativo all’art. 6D.P.R. n. 380 del 2001), in quanto l’opera realizzata non corrisponde alle attività ivi descritte, ma non si tratta, come giustamente sostenuto da parte ricorrente, neanche di un intervento di trasformazione edilizio -urbanistica o di alterazione permanente dell’assetto del territorio o di nuova costruzione, tale da esigere il rilascio del permesso di costruire, previsto dall’art. 10D.P.R. n. 380 del 2001.

Il T.A.R. ritiene, con riferimento ad un precedente analogo, che l’intervento di cui trattasi ricada nel campo di applicazione dell’art. 22D.P.R. n. 380 del 2001, in tema di SCIA (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3554). La giurisprudenza amministrativa afferma che la valutazione sulla necessità (o meno) del permesso di costruire, va compiuta con riferimento alla natura e alle dimensioni delle opere realizzate, nonché alla loro destinazione ed alla loro funzione (cfr. T.A.R. Campania, n. 3328 del 2013 e n. 1542 del 2012T.A.R. Lombardia, n. 6266 del 2009T.A.R. Lazio, n. 8644 del 2009T.A.R. Veneto, n. 1215 del 2011T.A.R. Calabria, n. 1299 del 2014T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 118 del 2013 e altre).

A titolo esemplificativo, il Collegio osserva che quando vengono eseguite opere in muratura, la recinzione non è facilmente rimuovibile e l’intervento è idoneo a incidere in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio ed esige, quindi, il rilascio del permesso di costruire.

Lo stesso T.A.R. Campania, Sez. III, con sentenza 24 dicembre 2018, n. 7333, aveva ritenuto che “la posa di sei paletti infissi nel suolo, destinati a sorreggere una recinzione di rete metallica senza opere murarie, costituisce un manufatto di limitato impatto urbanistico e visivo, essenzialmente destinato al solo scopo di delimitare la proprietà per separarla dalle altre, per cui l’intervento non richiede il rilascio di un permesso di costruire, fatta salva ovviamente l’osservanza dei vincoli paesaggistici (cfr. T.A.R. Brescia, Sez. II, 25 settembre 2018, n. 907T.A.R. Roma, Sez. II, 4 settembre 2017, n. 9529Cons. di Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5908)”.

L’intervento in questione (10 paletti dell’altezza di mt. 1 ciascuno) è stato eseguito senza nessuna opera muraria significativa e sembra, effettivamente, svolgere la funzione di dissuasione della sosta selvaggia e dell’abbandono incontrollato di rifiuti. Nel complesso, appare come un’opera finalizzata a delimitare la proprietà privata dalla pubblica via, senza recintarla, essendo ancora possibile il transito dei pedoni. Non vi sono neppure elementi, come sostenuto immotivatamente dal Comune resistente, di incidenza negativa sul paesaggio nei termini previsti dall’art. 146D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), perché la limitata consistenza dell’intervento avrebbe, sul punto, richiesto una più esplicita indicazione.

In conclusione il Collegio accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 5 marzo 2019, n. 1255

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto