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Quotate, l’incarico si paga  – Per i pensionati non c’è obbligo di gratuità

di MATTEO BARBERO – Italia Oggi – 28 Maggio 2019
Il divieto di conferire incarichi pubblici retribuiti a pensionati è generale, ma non si applica alle società quotate. Il chiarimento arriva dal ministero dell’ interno, che ha pubblicato atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del Tuel (Osservatorio finanza locale) riguardo all’ art. 11, comma 1, del dlgs 175/2016 (Tusp). Tale disposizione ha confermato quanto disposto dall’ art. 5, comma 9, del dl 95/2012, ai sensi del quale «è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Consob di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Alle suddette amministrazioni è altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’ articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.
Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi spese, corrisposti nei limiti fissati dall’ organo competente dell’ amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ ambito della propria autonomia». Dalle due disposizioni, consegue che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di conferire cariche in organi di governo delle società da esse controllate a «soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza», se non «a titolo gratuito».
Il Viminale precisa che tale disciplina, in quanto generalmente riferita a lavoratori in quiescenza, vale sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi. Tuttavia, essa non si applica alle società quotate come definite all’ art. 2, comma 1, lett. p), del Tusp, nonché alle società da esse controllate. Ciò alla luce della peculiarità che connota le società quotate, le quali sono sottoposte a un sistema di obblighi, di controlli e sanzioni autonomo, data l’ esigenza di contemperare, da un lato (gli interessi pubblici sottesi alla normativa dettata in ragione della partecipazione pubblica, e, dall’ altro, la tutela degli investitori e dei mercati finanziari.

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